Sconto dell'11,50% le imprese potranno applicare l'aliquota prevista per il 2012. La conferma è contenuta nella nota dell'Inps n. 11999/13
Con l’allegato messaggio n. 11999/13, l’Inps ha ricordato che, relativamente alla riduzione edile dell’11,50% di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, con riferimento all’anno 2013, nel caso in cui entro il 31 luglio 2013 non dovesse intervenire il decreto del Ministero del Lavoro e dell’Economia, che confermi o ridetermini la misura della riduzione contributiva, a decorrere dal 30 agosto 2013 le imprese potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, ossia pari all’11,50%.
A tal riguardo, si ricorda che l’art. 1 co. 51 della L. n. 247/07 prevede che “decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento”.
Con riferimento alle modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, la nota in oggetto fa esplicito rinvio alla circolare Inps n. 28/13, già oggetto della comunicazione Ance del 19 febbraio 2013.
Fermo restando che lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013, per poter fruire del beneficio sarà necessario inoltrare apposita istanza telematica, modulo Rid-Edil, dopo l’emanazione del decreto o, in mancanza di quest’ultimo, a decorrere dal 30 agosto 2013.
I sistemi informativi centrali dell’Inps, entro il giorno successivo all’inoltro della domanda, previa verifica formale, attribuiranno un esito positivo o negativo all’istanza; in caso di esito positivo, ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice autorizzazione “7N”, che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2013.
Nelle ipotesi di matricole sospese o cessate, la sede Inps competente, in caso di esito positivo dell’istanza, attribuirà il suddetto codice relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens; nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere il flusso UniEmens relativo all’ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l’importo del beneficio spettante.
La nota conclude ricordando che nel caso in cui il decreto ministeriale preveda una modifica della misura dello sgravio rispetto all’anno 2012, verranno recuperate l’eccedenze, ovvero fornite alle aziende istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.
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