CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (DDL 1248/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 29/2013.
Il provvedimento che ha come base le Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”), reca un ampio novero di interventi che rispondono alle esigenze di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti, e, infine, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti.
Previste, in particolare, semplificazioni in materia di edilizia, in materia di DURC, di adempimenti formali in materia di lavoro, in materia ambientale, in materia fiscale, in materia di appalti pubblici.
Il decreto legge, che scade il 20 agosto 2013, passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (DDL 1310/C).
Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno licenziato, in sede referente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dalla Camera die Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 5, comma 1
In relazione alle norme in materia di edifici ad energia quasi zero, si prevede la promozione di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici a agli ospedali, anche mediante il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato e società private appositamente costituite (oltrechè attraverso le ESCO e lo strumento del finanziamento tramite terzi).
Emendamento 5.5 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art.16, comma aggiuntivo
Per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del DPR 917/1986, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Vengono previste, altresì, conseguenti modifiche alle norme di copertura finanziaria del testo.
Emendamento 16.1000 (ex 14.14 e 14.15) dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene disposto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, promuoverà, con l’Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi di quanto previsto nel testo, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
Emendamento 16.02 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art.18, comma aggiuntivo
Viene stabilito il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal testo relativi, nello specifico: alle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici (in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della Dir. 2010/31/UE); all’adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2009 (contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici); agli schemi e alle modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Emendamento 18.100 dei Relatori
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si vedano le
Sintesi nn. 26/2013 e 27/2013.
Il provvedimento contiene, in particolare, la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che passerà dal 55% al 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (con l’esclusione di alcune tipologie di intervento), nonchè la proroga della detrazione IRPEF/IRES (anche questa potenziata al 65%), per le spese sostenute dal 6 giugno al 30 giugno 2014, per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. Viene prorogata, altresì, la detrazione IRPEF, nella misura del 50%, per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2013. Altre norme riguardano il recepimento della Dir.2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia attraverso norme di modifica del D.gs 192/2005 (Attuazione della Dir.2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia). In particolare, viene prevista: l’adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici; la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi (i requisiti minimi, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni); la definizione di «edifici a energia quasi zero» e la redazione di una strategia per il loro incremento tramite l’attuazione di un Piano d’azione nazionale.
Il decreto legge, che scade il 4 agosto 2013, passa ora all’esame dell’Aula.