Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del
28 agosto u.s., n.22, ha approvato, un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di IMU, abitazioni e cassa integrazione guadagni.
Il decreto interviene su quattro capitoli:
1. Cassa integrazione guadagni.
Il provvedimento prevede un rifinanziamento di questo strumento per 500 milioni di euro. Si tratta di un intervento che fa seguito al precedente stabilito nel mese di maggio che destinava un ulteriore miliardo di euro alla CIG.
2. Esodati.
Il decreto interviene a sostegno dei lavoratori cosiddetti “licenziati individuali” che hanno interrotto il proprio rapporto prima dell’applicazione della riforma sulle pensioni e che per effetto di essa si sono trovati al contempo privi di stipendio e di pensione. Si tratta di 6.500 persone.
3. Piano casa a favore delle categorie disagiate.
Il provvedimento interviene a sostegno delle famiglie su mutui, prima casa e affitti.
Misure per l’accesso alla casa e il sostegno al settore immobiliari:
– La Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle banche oltre 2 miliardi di euro per l’erogazione di nuovi mutui per l’acquisto della abitazione principale.
– Fondi di sostegno – 200 milioni.
Attraverso il rifinanziamento di fondi già esistenti e la creazione di un nuovo fondo presso il Ministero delle Infrastrutture, vengono destinati 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri del mutuo e della locazione della abitazione.
– 40 milioni al Fondo per la sospensione per 18 mesi delle rate di mutuo.
– 60 milioni al Fondo di garanzia (DL n. 112/2008) per i mutui a favore dei giovani (coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, lavoratori atipici).
– 60 milioni al Fondo che eroga contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.
– 40 milioni al Fondo di copertura della morosità incolpevole.
– Imposta di registro: proroga di 3 anni per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale mantenendo l’imposta di registro ridotta all’1%.
4. IMU.
Misure relative all’IMU: 4100 milioni di euro
– Fabbricati costruiti e non ancora venduti o concessi in locazione.
Vengono esclusi dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita se non locati o venduti entro tre anni dalla ultimazione dei lavori. La proposta è finalizzata a svincolare una parte di risorse delle imprese, quantificate in circa 38 milioni di euro l’anno, destinate ora al pagamento dell’IMU, permettendone un utilizzo “produttivo” per effettuare nuovi investimenti con ricadute positive sul sistema produttivo.
– Immobili di edilizia popolare
Vengono assimilati al trattamento IMU prima casa gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari e quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: si liberano circa 60 milioni di euro.
– Immobili di edilizia sociale
Dal 1° gennaio 2014 trattamento IMU prima casa anche per gli alloggi sociali (alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati). Tale incentivo attiva gli investimenti in alloggi sociali tramite le risorse attualmente disponibili presso il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), fondo immobiliare riservato a investitori qualificati promosso e gestito dalla SGR di Cassa Depositi e Prestiti con lo scopo di incrementare l’offerta abitativa in alloggi sociali, che attualmente ha una disponibilità di circa 2 miliardi di euro, in grado di attivare ulteriori investimenti per altri 2 miliardi, con importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale.
Il decreto stabilisce che la tassa municipale sugli immobili – relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali – non verrà pagata nel 2013. A copertura dell’abolizione il decreto prevede un intervento immediato per la prima rata 2013. Con un decreto legge contestuale alla legge di Stabilità dell’ottobre prossimo verrà abolita la seconda rata. A partire dal 2014, in luogo dell’IMU, entrerà in vigore la cosiddetta “Service Tax” che sostituisce la Tares. Essa sarà riscossa dai Comuni e costituita da due componenti:
– gestione dei rifiuti urbani;
– copertura dei servizi indivisibili.
La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.
La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale.
La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loro tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive.
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato alcune modifiche allo Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, prendendo atto dei cambiamenti che intervengono a seguito dell’istituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale, disposta dal decreto-legge per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni approvato nella precedente riunione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche approvate oggi verranno immediatamente trasmesse al Consiglio di Stato per il parere prescritto.
Il Consiglio ha, altresì, approvato, la Relazione al Parlamento a norma dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente modifiche al Documento di economia e finanza 2013.
Il Consiglio dei Ministri ha, infine, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha, in particolare, deliberato la non impugnativa davanti alla Corte Costituzionale, tra l’altro, delle seguenti:
– Legge Regione Liguria n. 19 dell’8/07/2013 “Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”.
– Legge Regione Calabria n . 33 del 09/07/2013 “ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI).