Successivamente a quanto comunicato dalla CNCE con nota n. 521/13 in merito alle semplificazioni in materia di Durc, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 13414 del 23 agosto scorso, ha confermato che il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, dal prossimo 2 settembre 2013, avverrà solo ed esclusivamente via PEC.
Come noto, le modalità di attuazione di tale previsione sono state individuate dal DPCM 22 luglio 2011 che ha fissato, al 1 luglio 2013, il termine a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Tale provvedimento, però, ha inoltre stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Le recenti innovazioni introdotte dalla manovra di semplificazione del DURC, previste dal D.L. n. 69/13, hanno, altresì, previsto l’obbligo di inserire nelle richieste di rilascio del DURC proprio l’indirizzo PEC a cui recapitare il documento unico di regolarità contributiva.
Pertanto, dal 2 settembre p.v., Inps, Casse edili e Inail non potranno più emettere su supporto cartaceo il Durc e quindi sia la domanda da parte delle imprese quanto la relativa trasmissione a cura dei suddetti Enti, dovrà avvenire su indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
La decisione di fissare al 2 settembre 2013 la decorrenza del termine a partire dal quale dovrà essere utilizzata la PEC è scaturita dalla necessità di consentire agli utenti dello “Sportello Unico Previdenziale” di condividere l’informativa circa l’obbligatorietà della posta elettronica certificata e conseguentemente dell’indicazione dell’indirizzo PEC nella richiesta di Durc.
A tal riguardo, si riporta qui di seguito il testo del messaggio informativo presente nello Sportello Unico Previdenziale: “Per le richieste di DURC presentate dal 2 luglio 2013 a cura delle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, dalle SOA nonché dalle imprese è obbligatorio procedere alla indicazione dell’indirizzo PEC al quale sarà recapitata la certificazione. Dal 2 settembre 2013 il sistema non consentirà l’inoltro della richiesta di DURC se non è stato indicato l’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. Dalla stessa data, inoltre, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’INAIL, dall’INPS e dalla Casse Edili esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Le modalità di compilazione sono descritte nei “manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” pubblicati su questo sito (Inps).”
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