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Inps: fornite dall'Istituto, le indicazioni relative al beneficio contributivo previsto dall'art.4, commi da 8 a 11 della L. n. 92/12, per le assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati e lavoratrici donne prive di impiego regolarmente retribuito.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Incentivi all’assunzione –Note Inps nn. 111/13, 12212/13 e 12849/13

28 Agosto 2013
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Con l’allegata circolare n. 111/13, l’Inps ha fornito le indicazioni relative al nuovo incentivo previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, della L. n. 92/12 per le assunzioni di uomini e donne con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi e, con la pubblicazione del messaggio Inps n. 12212/13, di donne di qualunque età prive di impiego da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi ed appartenenti a particolari aree.

In particolare, la nuova misura incentivante, che decorre dal 1 gennaio 2013, interessa le seguenti categorie di lavoratori:

  • ? uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi” . In relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego; l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione;
  • ? donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • ? donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • ? donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e “prive” di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

L’agevolazione, consistente nella riduzione pari al 50% della contribuzione datoriale, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, le assunzioni a tempo determinato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato ed ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine.

Nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l’incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.

Gli incentivi all’assunzione di lavoratori over 50 sono subordinati alla verifica della:
– regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,

– territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
– applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
– condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Relativamente alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, l’Inps precisa che l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50 realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa, invece, il lavoratore sostituito.

Per richiedere l’incentivo va inoltrata all’Inps una comunicazione telematica, utilizzando il modulo, denominato “92-2012” reperibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell’invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l’agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l’esito dell’istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice “55”.

Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, più in particolare, la propria posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”. I datori di lavoro ammessi all’incentivo denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale il codice unico, valido per tutte le tipologie di lavoratori agevolati, “55”, che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.

L’incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall’Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.

Alla circolare 111/13, arricchita di molteplici esempi esplicativi, a cui si fa preciso rinvio per una maggior conoscenza, ha fatto seguito, come inizialmente evidenziato, l’allegato messaggio Inps n. 12212/13 che ha recepito, a parziale scioglimento della riserva formulata dalla suddetta circolare Inps 111/13, i chiarimenti contenuti nella circolare n. 34/13 del Ministero del lavoro, anch’essa allegata, in merito alla locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito”.

In conformità al decreto 20 marzo 2013 ed ai chiarimenti della circolare ministeriale 34/13, a cui si fa esplicito rinvio, deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

– non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
– né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

La situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto, non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.

In virtù delle precisazioni ministeriali, quindi, i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi“ ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Rimane però ancora preclusa, in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale, l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.

I quesiti di interesse generale in materia di incentivi e le relative risposte fornite dalla Direzione Centrale Entrate sono pubblicati come FAQ nel portale dell’Istituto e accessibili seguendo il percorso: informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi all’assunzione> consulta le faq; sono raggruppate per tipologia di incentivo e contraddistinte da un numero che le identifica in base all’ordine cronologico complessivo di pubblicazione.

I datori di lavoro ed i loro rappresentanti, conferma l’Inps con l’ulteriore allegato messaggio n. 12849/13, potranno inoltrare quesiti alle Sedi competenti avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Nel caso in cui il quesito fosse di interesse generale ed esterno, la risposta fornita dalla Sede al datore di lavoro sarà pubblicata – a cura della Direzione Centrale Entrate. Le FAQ pubblicate rappresentano la posizione della Direzione Generale dell’INPS sull’argomento trattato.

 

12708-INPS_messaggio 12849 del 7_8.pdfApri

12708-INPS_messaggio 12212 del 29_7.pdfApri

12708-MINISTERO_LAVORO_applic_Agevol_contrib.pdfApri

12708-INPS_circolare 111 del 24_7.pdfApri
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