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DL 63/2013 sulla prestazione energetica in edilizia (DDL 783-B/S) – DL n. 61/2013 sulla tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" (DDL 941/S). DDL sulle disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi (DDL 580/S).

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Sintesi parlamentare n. 31/S della settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2013

2 Agosto 2013
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
 
– Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (DDL 783-B/S).
 
L’Aula ha licenziato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Industria, identico a quello della Camera dei Deputati.
 
Per i principali contenuti del testo approvato si veda, in allegato, la nota riepilogativa.
 
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 26/2013, 27/2013 e 30/2013.
 
Il provvedimento contiene, in particolare, la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che passerà dal 55% al 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (con l’esclusione di alcune tipologie di intervento), nonché la proroga della detrazione IRPEF/IRES (anche questa potenziata al 65%), per le spese sostenute dal 6 giugno al 30 giugno 2014, per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. Viene prorogata, altresì, la detrazione IRPEF, nella misura del 50%, per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2013. Altre norme riguardano il recepimento della Dir.2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia attraverso norme di modifica del D.gs 192/2005 (Attuazione della Dir.2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia). In particolare, viene prevista: l’adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici; la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi (i requisiti minimi, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni); la definizione di «edifici a energia quasi zero» e la redazione di una strategia per il loro incremento tramite l’attuazione di un Piano d’azione nazionale.
 
Il decreto legge, che scade il 4 agosto 2013, nella settimana di riferimento è stato approvato, in seconda lettura, dall’Aula della Camera dei Deputati (si veda Sintesi n. 31/2013 della Camera dei Deputati).
 
 

– Decreto legge n. 61 del 4 giugno 2013 recante “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale” (DDL 941/S).
 
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la Sintesi n. 28/2013 

Il provvedimento disciplina – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla salute a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). In corso d’esame è stata prevista, altresì, l’esclusione, nel limite di 1,3 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro per il 2014, dal patto di stabilità interno della Regione Puglia degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa del 26 luglio 2012 recante interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
–Decreto legge 76 del 28 giugno 2013 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (DDL 890/S).
 
L’Aula ha approvato, in prima lettura il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalle Commissioni Finanze e Lavoro.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1
In relazione agli incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni, viene stabilito che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi stessi e non oltre il 30 giugno 2015.
Emendamento 1.800 del Governo
 
Art. 1
Viene prevista una apposita procedura per il riconoscimento dell’incentivo da parte dell’INPS. L’Istituto provvede entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l’onere di comunicare al competente Ufficio dell’INPS l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, il richiedente decade dalla prenotazione delle risorse, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari;
Emendamento 1.801 del Governo
 
Art.7, commi 1, 2, 5 e comma aggiuntivo
Vengono modificate le norme in materia di contratti a tempo determinato di cui al D.Lgs 368/2001 come modificato dalla L.92/2012 (riforma del mercato del lavoro in una prospettiva id crescita). In particolare, viene previsto le norme di cui all’art.5, comma 3, del D.Lgs medesimo – secondo le quali qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato – nonché le disposizioni di cui all’art.5, comma 4 – secondo cui quando si tratta di due assunzioni successive a termine (effettuate senza alcuna soluzione di continuità), il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto – non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Emendamento 7.800 del Governo
 
Art. 11
Viene prevista una norma sull’accelerazione dei pagamenti dei debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che tali debiti, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6, dell’articolo 7 del DL 35/2013, convertito dalla L.64/2013, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni del DL 35 suddetto. Resta, altresì, ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del medesimo provvedimento e già avviate alla data di entrata in vigore del decreto.
I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Avvenuta la cessione del credito, l’amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato cessa al momento della ristrutturazione. Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze viene istituito un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. Le modalità di attuazione della norma sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Emendamento 11.35 (testo 3) a firma di parlamentari
 
Art. 11
E’ stata soppressa la norma che spostava la sede dell’Autorità dei Trasporti a Torino, in un immobile di proprietà demaniale della città, da individuarsi con DPCM, entro il 31 dicembre 2013.
Emendamento 11.12 delle Commissioni riunite, dichiarato improponibile
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Per i contenuti e l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 29/2013.
 
Il testo prevede, in particolare, incentivi per favorire le nuove assunzioni di giovani, misure per l’occupazione del mezzogiorno e per accelerare la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, norme in materia fiscale sul differimento dell’aumento, dal 21 al 22 per cento, dell’aliquota dell’IVA, nonché la previsione dell’estensione della responsabilità solidale di cui all’art.29 del D.Lgs 276/2003, ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
 
Il decreto legge, che scade il 27 agosto 2013, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (DDL 783-B/S).
 
Le Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato hanno approvato, in terza lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
 
Il decreto legge, che scade il 4 agosto 2013, nella settimana di riferimento è stato approvato definitivamente dall’Aula.
 
 
– DDL su “Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi” (DDL 580/S).
 
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo iniziale.
 
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
 
Art. 1
Viene sostituita la norma che modificando l’art. 31 c. 9 del DPR 380/2011 prevedeva che nei casi più gravi di abuso edilizio – vale a dire gli interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali disciplinati dall’articolo stesso – e che costituiscono reato, il giudice dispone con la sentenza di condanna, ai sensi dell’articolo 44 dello stesso testo unico, la demolizione dell’opera se non sia stata altrimenti eseguita.
In particolare, vengono, ora, individuati i criteri di priorità che il pubblico ministero competente è tenuto ad osservare nell’eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte con sentenza di condanna.
Emendamento 1.100 del Relatore
 
Art. 2 – soppressione
Viene eliminata la disposizione transitoria con cui si prevede che, nei casi in cui il giudice abbia già pronunciato ordine di demolizione, e siano già state attivate, a cura dell’ufficio del pubblico ministero, le procedure presso il giudice competente dell’esecuzione dirette ad effettuare la demolizione, il giudice dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui è stato realizzato l’immobile degli atti relativi alle suddette procedure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Emendamento 2.100 del Relatore
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il disegno di legge interviene sul DPR 380/2001 (T.U. sull’edilizia) al fine di ricondurre la procedura per la demolizione dei predetti manufatti abusivi a quella di cui all’articolo 41, relativa agli abusi edilizi non sanabili, che viene disposta dal prefetto.
 
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.
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