Fornite dall'Inps le istruzioni operative relative all'incentivo, previsto dal DL 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumano giovani under 30 privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
Con la circolare n. 131/13, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito le istruzioni operative relative all’incentivo, previsto dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 e riconosciuto in favore dei datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
In particolare, l’incentivo riguarda le persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni di età ma non abbiano ancora compiuto 30 anni e siano privi di impiego regolarmente retribuito, ossia negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o negli ultimi sei mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale abbiano tratto un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
L’incentivo, che non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito, interessa le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, incluse quelle di lavoratori apprendisti e trova, altresì, applicazione per i rapporti di lavoro subordinato , sempre a tempo indeterminato, instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui un rapporto di lavoro a termine venga trasformato a tempo indeterminato a condizione, però, che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto 30 anni al momento della decorrenza della trasformazione. Se il lavoratore, alla scadenza del termine del contratto da trasformare, superasse il limite di età, è possibile anticipare la trasformazione del rapporto in modo da preservare la spettanza del beneficio. Relativamente alla condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito”, questa deve sussistere al momento della trasformazione; conseguentemente, affinché si possa beneficiare dell’incentivo, è necessario che la trasformazione intervenga entro 6 mesi dall’inizio del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto all’originaria scadenza.
Per ciò che concerne la misura dell’agevolazione, questa è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con un massimale mensile di 650 euro per lavoratore. Nel caso in cui l’assunzione o la trasformazione non decorra dal primo giorno di calendario, nel primo e nell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo il predetto massimale dovrà essere frazionato in tanti trentesimi quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.
Con riferimento all’apprendistato, fermo restando che il nostro ordinamento già prevede delle agevolazioni per tale tipo di rapporto contrattuale, rappresentate dalla possibilità di beneficiare di aliquote contributive ridotte rispetto a quelle ordinarie, l’incentivo in parola, per l’assunzione di un apprendista, non potrà superare mensilmente l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista ( es. per l’apprendista per il quale è dovuta una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione, anche l’incentivo mensile sarà pari all’ 11,61% della retribuzione medesima).
Quanto alla durata della misura incentivante, questa spetta per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e per 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
Relativamente alla decorrenza dei termini per fruire dell’agevolazione, l’Inps conferma che l’incentivo interessa le assunzioni e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, ferma restando la capienza delle risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma; ad ogni modo, e a prescindere dall’esaurimento delle predette risorse, non sarà comunque possibile presentare domanda per beneficiare dell’incentivo per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.
Per accedere all’agevolazione è necessario essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/06, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’accesso all’incentivo è inoltre subordinato all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della L. n. 92/12; alla realizzazione e il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione; alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Con riferimento alla condizione circa la realizzazione e il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione, l’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:
– dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
– invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
– pensionamento per raggiunti limiti di età;
– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
– licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale del diritto comunitario. A tal riguardo, alla nota Inps in commento è allegata una guida, a cui si fa esplicito rinvio, che illustra i criteri per il calcolo – in U.L.A. – dell’iniziale incremento dell’occupazione e i criteri per la verifica mensile del suo mantenimento.
Sotto il profilo operativo, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando il lavoratore assunto o da assumere e la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.
Tali istanze devono essere inoltrare esclusivamente avvalendosi del modulo on-line “76-2013”, disponibile, a breve, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul portale informatico dell’Istituto.
Entro tre giorni dall’invio della domanda, l’Inps verifica la disponibilità delle risorse e comunica l’esito al datore di lavoro; in caso di disponibilità, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione del rapporto a termine relativa al lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione o di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione; l’autorizzazione dell’Inps diviene efficace, qualora – nel termine indicato dall’articolo 1, co. 5, D.L. n. 76/13 – venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell’incentivo.
I suddetti termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione sono perentori; la loro inosservanza determina l’inefficacia della precedente prenotazione di somme.
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