Inps: fornite dall'Istituto le istruzioni operative per le operazioni di conguaglio relative allo sgravio contributivo della contrattazione di secondo livello.
Successivamente alle note Inps nn. 73/13 e 10127/13, già oggetto delle comunicazioni Ance del 10 maggio 2013 e 24 giugno 2013, relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2012, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 14855/13, ha illustrato le modalità operative per la concreta fruizione del beneficio contributivo di cui alla L. n. 247/07.
Fermo restando che per la fruizione del beneficio i datori di lavoro devono essere in regola con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06, l’Istituto ricorda, in particolare, che nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro. Per le aziende che siano state autorizzate allo sgravio contributivo e che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l’attività, per poter beneficiare dell’incentivo dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, a cui è stato automaticamente assegnato il codice di autorizzazione “9D”, per indicare il conguaglio dell’incentivo potranno avvalersi dei seguenti codici causale, differenti per tipologia contrattuale, aziendale o territoriale.
Contrattazione aziendale :
L 984 Sgr. aziendale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del datore di lavoro;
L 985 Sgr. aziendale ex DM 27-12-12 2012 quota a favore del lavoratore;
Contrattazione territoriale:
L 986 Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del datore di lavoro;
L 987 Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del lavoratore.
Le suddette operazioni di recupero, conferma l’Inps, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nota in oggetto ( 16 dicembre 2013). Il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
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