Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 1° agosto scorso sono state trattate, tra l’altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato Regioni:
Argomento:
Individuazione da parte della Conferenza Stato-Regioni delle tre Regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68. (Rinvio)
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 1, comma 4, del D.Lgs 56/2000 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133”, dispone che la compensazione dei trasferimenti soppressi avvenga con la compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA), all’accisa sulle benzine e con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
L’art. 5, comma 1, del suddetto D.Lgs 56/2000 dispone, inoltre, che, alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni ivi previste, si provvede, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Nel corso della seduta è stato acquisito l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali all’Intesa in oggetto.
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Argomento:
Approfondimenti:
L’art. 1, c. 460, della L. 228/2012 prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza eurocompatibile, sia quella di competenza finanziaria, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
L’art. 1, c. 461, della suddetta legge stabilisce, inoltre, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano inviino, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definiti dal decreto sopracitato.
Nel corso della seduta, le Regioni hanno espresso parere favorevole in merito al provvedimento in oggetto consegnando un documento (Allegato A) in cui si chiede al Governo di effettuare una verifica sulle coperture di talune spese ivi indicate già presenti nel patto di stabilità interno e si evidenzia la necessità che lo schema di decreto tenga conto delle Autonomie speciali, anche in considerazione delle recenti sentenze della Corte costituzionale (n. 219 del 16-19 luglio 2013). Il Sottosegretario all’Economia ha dichiarato di accogliere la richiesta di verifica delle coperture formulata dalle Regioni.
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Conferenza Unificata:
Argomento:
Approfondimenti:
Gli artt. 2 e 4 della L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica” disciplinano la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, riconducendo nell’ambito della stessa tutte le risorse comunque facenti capo alle Regioni per gli interventi richiamati dalla normativa medesima.
L’art. 6 della suddetta legge istituisce, presso il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, l’Osservatorio dell’edilizia scolastica con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle Regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori ed attuatori degli interventi previsti dalla legge. Inoltre, l’art. 7, istituisce l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore, articolato a livello regionale ed inserito nell’ambito del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, con la collaborazione degli Enti locali.
L’art. 11, comma 4bis, del DL 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” prevede l’emanazione di un decreto da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza Unificata, per la definizione delle priorità strategiche, delle modalità e dei termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali e dei relativi piani annuali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti.
Sulla base di tali premesse normative e tenuto conto, tra l’altro, dell’esigenza di garantire il progressivo adeguamento dell’attuale patrimonio immobiliare scolastico pubblico alla vigente normativa in materia di sicurezza, agibilità ed igiene e di favorire l’eliminazione delle locazioni onerose, nonché di agevolare, migliorandone qualità e fruibilità, la riqualificazione degli ambienti e delle strutture nelle quali è prestato il relativo servizio, nel corso della seduta è stato acquisito l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali all’Intesa in oggetto.