E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge di iniziativa governativa recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ” (
DDL 1542/C – Relatore On. Daniela Gasparini del Gruppo parlamentare PD), collegato alla manovra di finanza pubblica.
Il provvedimento, in particolare, è finalizzato a:
Istituire e disciplinare l’ordinamento di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria,già previste dal Testo Unico degli enti Locali (Dlgs 267/2000) e dalla Costituzione.Al riguardo, viene stabilito che in sede di prima applicazione le città sono costituite a decorrere dal 1° gennaio 2014 sul territorio delle province omonime.
Per la città metropolitana di Roma Capitale è prevista una disciplina differenziata.
Vengono, altresì, definiti gli organi delle città metropolitane, nonché i contenuti e le modalità di adozione dei relativi statuti.
– Introdurre una
nuova disciplina delle province, a seguito del venir meno delle norme previgenti (contenute nei decreti-legge 201/2011 e 95/2012) dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (con sentenza 220/2013), in quanto adottate con lo strumento del decreto-legge. Si tratta, comunque, di
norme transitorie, come espressamente indicato all’art. 1, comma 3 e all’art. 11, comma 1 del testo, in vista della soppressione di tali enti prevista dal disegno di legge costituzionale, anch’esso di iniziativa governativa all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali della Camera (
DDL 1543/C –
esame non ancora iniziato).
– Definire una disciplina organica delle unioni di comuni con la finalità di pervenire a una normativa coerente e strutturata dell’istituto e a riformare l’istituto della fusione di comuni per facilitarne l’accorpamento.
Con apposite disposizioni vengono definite le funzioni fondamentali delle città metropolitane che sono:
– adozione annuale del piano strategico del territorio metropolitano;
– pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell’area;
– strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
– mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
– promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;
– promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
– funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
Viene, altresì, stabilito che le province esercitano, esclusivamente e in via transitoria, le funzioni di:
– pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
– pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
programmazione provinciale della rete scolastica.