L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 101/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (
DDL 1015/S– Relatore il Sen. Giorgio Pagliari del Gruppo PD
), con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:
– a modifica dell’art. 97 del D.Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), viene inclusa l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici tra i soggetti che possono consultare la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
-viene eliminata la disposizione che trasferiva all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le funzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) in materia di misurazione e valutazione della performance. La CIVIT assume, inoltre, la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.);
– viene previsto, a modifica dell’art. 71 del D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza) sugli obblighi del datore di lavoro, che il termine di 45 giorni entro cui l’INAIL deve provvedere alla prima verifica delle attrezzature di lavoro decorre dalla richiesta del datore di lavoro anziché dalla messa in servizio dell’attrezzatura;
– viene attribuita all’Agenzia per la coesione territoriale la facoltà di assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché il compito di vigilare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull’attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali. Viene, inoltre, previsto che, in casi eccezionali, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di cui al Dlgs 1/1999 può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale finanziati nell’ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l’avvio di nuovi progetti strategici e l’attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale;
– viene previsto che le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli artt. 190 e 193 del Dlgs 152/2006 (Codice Ambientale) e l’applicazione delle relative sanzioni. Con successivo decreto il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’art. 188-ter del D.Lgs 152/2006;
– a modifica dell’art. 53 del D.Lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) in tema di sequestro preventivo, viene disposto che ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista.
Il decreto legge, che scade il 30 ottobre 2013, passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.