L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 91/2013 recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” (
DDL 1628/C – Relatore Milena Santerini (SCpI), nel testo licenziato dal Senato.
Nel provvedimento che prevede disposizioni per valorizzare il patrimonio culturale italiano viene, confermata, in particolare, la modifica del termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, c.4, ultimo periodo, del Dlgs 42/2004 (Codice beni culturali). Al riguardo, viene disposto – a regime – che i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Sulla tematica era da ultimo intervenuto l’art. 39 del DL 69/2013 (c.d. Dl “fare”), convertito dalla Legge 98/2913, che aveva disposto la validità dell’autorizzazione paesaggistica per tutta la durata dei lavori, qualora gli stessi fossero iniziati nel quinquennio.
Per quanto concerne il termine delle autorizzazioni paesaggistiche, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl “fare”, viene, altresì, disposta la proroga di tre anni.
Confermate, altresì, le norme per la riqualificazione ambientale e la valorizzazione dell’area Pompei. In tale ambito, viene introdotta, tra l’altro, oltre alla nomina del responsabile unico di realizzazione del programma straordinario di interventi per Pompei, denominato «direttore generale di progetto» (DGP), anche la nomina di un vice direttore generale vicario. Entrambe le nomine spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, avviene, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Tra i compiti assegnati al suddetto responsabile unico viene previsto quello di informare con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma nonché di collaborare per assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con l’Ufficio territoriale del Governo
Confermata, infine, la norma del testo che per l’istituzione del Fondo per le fondazioni lirico-sinfoniche dispone che si provvede utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, di cui al dl 35/2013 (recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”).
Ulteriori disposizioni riguardano: la valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista “patrimonio mondiale” sotto la tutela dell’UNESCO a modifica della legge 77/2006, nonché la modifica dell’art. 182 del Dlgs 42/2004 sul conseguimento della qualifica di restauratore, relativamente ai titoli di studio, all’inquadramento nonché all’esperienza professionale.
Per gli ulteriori contenuti ed i precedenti del decreto legge si vedano le notizie del 4 e del 26 settembre 2013.