L’Aula Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del DL 93/2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (
DDL 1079/S – Relatori Sen. Doris Lo Moro del Gruppo parlamentare PD e Sen. Erika Stefani del Gruppo parlamentare LN), nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra le novità introdotte in corso d’esame, in prima lettura alla Camera, si evidenziano, in particolare, le seguenti:
– Viene previsto che le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all’articolo 1 della L.443/2001 (legge obiettivo), possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del DL187/2010, convertito dalla L.217/2010. Per l’erogazione degli indennizzi le somme stanziate sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell’anno successivo;
– Vengono disposti interventi a favore della montaqna. In particolare, per il 2013 le risorse accantonate ai sensi dell’articolo 1, comma 319, della L.228/2012 (istituzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani), pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente e la promozione dell’uso delle energie alternative. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli Affari regionale e delle Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti l’ANCI e l’UNCEM che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio;
– In relazione alle norme di modifica all’art.5 della L.225/1992 in materia di protezione civile, viene precisato che il Consiglio dei Ministri nel deliberare lo stato di emergenza, oltre a fissarne la durata e determinarne l’estensione territoriale, dispone in ordine all’esercizio del potere di ordinanza;
– Viene differito, dal 30 settembre al 31 dicembre 2013, il termine per l’incremento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria per gli Enti locali, di cui all’ art.1, comma 9, DL 35/2013, convertito dalla L.64/2013, sui pagamenti dei debiti scaduti delle P.A.;
– Nell’ambito delle azioni per lo sviluppo dei centri antiviolenza e delle case rifugio, viene previsto il riparto annuale ad opera del Ministro delle pari opportunità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di apposite risorse tra le regioni, tenendo conto, tra l’altro, della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo delle risorse disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l’obbiettivo previsto dalla raccomandazione UE in materia del 8-10 novembre 1999;
– Nell’ambito degli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo, vene disposto che per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell’Interno e Regioni ed Enti locali, di cui all’art. 1, comma 439, della L.296/2006 (misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia), possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Nell’ambito di tali accordi è consentito il ricorso alla permuta di materiali e prestazioni e, in caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni e proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni proprietà pubblica destinati a presidi di polizia.
Nel testo restano confermate le norme di modifica all’art.5 della L.225/1992, sugli interventi da attuare in occasione di calamità naturali o dovuti ad attività umane fronteggiabili sono con mezzi e poteri straordinari, con cui si prevede, tra l’altro, l’aumento della durata dello stato di emergenza da novanta a centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta, nonché l’elenco più dettagliato le misure che possono essere adottate con le ordinanze di protezione civile in deroga in occasione delle situazioni di emergenza e l’attribuzione ai commissari delegati nominati ai sensi dell’art. 5 suddetto, delle funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, di cui all’art. 1 della L. 190/2012.
Confermate, altresì, le norme sull’utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», e le disposizioni che fanno salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi provinciali e di nomina dei commissari straordinari adottati in forza dell’art. 23 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta), nonché gli atti e i provvedimenti adottati, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, dagli stessi commissari.
E’ stata, invece, soppressa la norma che prorogava, fino al 30 giugno 2014, il termine delle suddette gestioni commissariali.