CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” (DDL 1544/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Viene stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU prevista dal provvedimento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica.
Emendamento 2.100 (testo corretto) a firma delle Commissioni
Art. aggiuntivo
Viene attribuita ai Comuni – nelle more della riforma complessiva dell’imposizione sul patrimonio immobiliare e limitatamente al pagamento della seconda rata dell’IMU 2013 – la facoltà di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Emendamento 2.0100 (nuova formulazione) a firma delle Commissioni
Art. 5
Viene modificata la disposizione introdotta dalle Commissioni che – in deroga a quanto disposto dall’art. 14 del dl 201/2011convertito dalla legge 214/2011 – prevedeva che per il 2013 il Comune poteva stabilire, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012, inviando ai contribuenti il relativo modello di pagamento. Al riguardo, viene previsto che il Comune può determinare – entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione – i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
Emendamento 5.9 a firma di parlamentari
Art. 6
Viene ulteriormente integrata la disposizione sulle misure di sostegno all’accesso all’abitazione con la quale si autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito una base di liquidità per erogare nuovi finanziamenti. Al riguardo tra i soggetti destinatari delle misure vengono inseriti i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile.
Emendamento 6.10 a firma di parlamentari
Viene integrata la disposizione sul Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, specificando che la destinazione deve avere particolare riguardo alle famiglie numerose.
Emendamento 6.17 (testo modificato in corso di seduta) a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 39/2013.
Il provvedimento dispone, in particolare, l’esclusione dell’IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; l’abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili; misure per riattivare il circuito del credito e per le politiche abitative; l’incremento di circa 7 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese; il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e l’adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici.
Il decreto legge, che scade il 30 ottobre 2013, passa ora alla seconda lettura del Senato.