Con risposta ad istanza di interpello n. 29/13, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di versamento del contribuito di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012, nel caso di licenziamento disciplinare.
Il dicastero, oltre ad aver richiamato le diverse circolari fornite dall’Inps al riguardo, con la nota in oggetto ha confermato che le cause di esclusione dall’ASpl e dal versamento del contributo di licenziamento sono tassative e riguardano i casi di dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o dimissioni intervenute durante il periodo di maternità, e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
A seguito di tale precisazione, pertanto, non è possibile escludere che l’indennità di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012, debbano essere corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare.
Peraltro, la fattispecie in oggetto, per analogia, richiama la precedente sentenza n. 405/01 della Corte Costituzionale, la quale aveva stabilito il riconoscimento del trattamento di maternità in caso di licenziamento disciplinare; in tale caso, infatti, la Corte aveva ritenuto che una eventuale esclusione dell’indennità avrebbe integrato una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione.
Anche nel caso di licenziamento disciplinare, pertanto, non potendosi negare la corresponsione dell’Aspi al lavoratore in quanto una decisione in tal senso avrebbe potuto risultare iniqua, soprattutto nell’ipotesi in cui il giudice ordinario successivamente avesse ritenuto illegittimo il licenziamento impugnato, non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto “per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”.
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