L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 104/2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (
DDL 1574/C – Relatore l’On. Giancarlo Galan del Gruppo parlamentare PdL), con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra le principali novità:
– Vengono introdotte disposizioni in materia di istruzione e formazione per il lavoro. In particolare, viene previsto che i percorsi di orientamento per studenti – disciplinati dall’art. 8 del provvedimento – e i piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi presso le imprese, di cui all’art. 2 comma 14 del DL 76/2013 convertito dalla legge 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendano anche le seguenti misure: giornate di formazione in azienda per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con particolare riferimento a quelli degli istituti tecnici e professionali; la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli Istituti tecnici superiori anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale.
– Viene, altresì, previsto l’avvio – con apposito decreto interministeriale – di un programma sperimentale per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, che contempla la conclusione di contratti di apprendistato.
– Sulla stessa tematica, viene modificato l’art. 52 del DL 5/2012 convertito dalla L 35/2012, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per le università di stipulare convenzioni con imprese per la realizzazione di progetti formativi congiunti che prevedano periodi di formazione in azienda sulla base di un contratto di apprendistato.
– Viene integrata la disposizione del testo che consente, ai fini della programmazione 2013-2015, alle Regioni interessate di stipulare mutui trentennali per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica,estendendo tale possibilità, oltre che agli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica, anche alla realizzazione di palestre nelle scuole, ad interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, nonché agli immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari.
– Viene, altresì, estesa la platea degli interventi possibili, prevedendo oltre alla ristrutturazione e messa in sicurezza, anche il miglioramento e l’adeguamento antisismico.
– Viene previsto che, ai sensi dell’art. 1 comma 75 della l 311/2004, le rate di ammortamento dei mutui attivati siano pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
– Viene demandata ad un apposito decreto interministeriale, l’individuazione delle modalità di attuazione delle predette disposizioni, da adottarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del DL 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.
– Viene previsto l’invio annuale al Parlamento di una relazione interministeriale (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione e della ricerca) sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull’andamento della relativa spesa; nonché nell’ambito degli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente.
– Viene modificato l’art. 18, comma 8-bis, del DL 69/2013 convertito dalla L 98/2013, che autorizzata, ai fini del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al riguardo, viene chiarito che con un apposito DPCM saranno definite le modalità di individuazione delle suddette attività, nonché gli istituti cui saranno affidate le stesse.
– Vengono introdotte disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici. Al riguardo, viene previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Viene demandato ad un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del DPR 81/2009, la definizione con scadenze differenziate delle prescrizioni per la relativa attuazione.
– Viene previsto, fino al 30 giugno 2014, la possibilità di sottoscrivere in forma olografa le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012.
Il decreto legge, che scade l’11 novembre 2013, passa ora alla seconda lettura del Senato.