Con l’allegata nota n. 30 del 19 novembre u.s., il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello, avanzata dalla Confindustria, in merito al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell’applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
In particolare, è stato richiesto di fornire delle precisazioni in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 368/2001, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dall’art. 35 della L. n. 300/70, delle diposizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 25/2007 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori, nonché sulle previsioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 113/2012 in merito ai Comitati Aziendali Europei (CAE).
Con riferimento alle prime due disposizioni e alla necessità che, rispettivamente, il computo dei dipendenti e la definizione della soglia numerica occupazionale si basino sul numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei rapporti di lavoro, il Dicastero ha precisato quanto segue.
Ai fini della determinazione della base di computo sarà necessario sommare tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio, e dividerli per 24 mesi. Il valore così ottenuto dovrà essere arrotondato per difetto qualora sia compreso tra 0,01 e 0,50 e per eccesso qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99.
A titolo esemplificativo, nel caso di due lavoratori, rispettivamente, con contratti a tempo determinato pari a 12 e 16 mesi, bisognerà sommare i due valori (12+16= 28) e dividere per 24 (28/24 = 1,16). Nel caso specifico, tale valore corrisponderà ad una unità lavorativa.
Con riferimento, poi, al criterio di computo di cui all’art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 113/2012 concernente i Comitati Aziendali Europei (CAE), è stato chiarito che si applica il medesimo procedimento previsto per le altre due disposizioni, in quanto il riferimento al numero medio “ponderato” è da ritenersi relativo sia ai rapporti di lavoro a tempo determinato che ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, così come la disposizione di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 25/2007.
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