Il 30 Ottobre scorso è stato pubblicato on-line dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici il comunicato del Presidente Santoro, relativo alla tempistica di introduzione del sistema AVCPASS (Authority Virtual Company Passport), alla luce delle modifiche all’art. 6 bis del D.lgs. 163/06, introdotte dalla legge di conversione del D.L. 101/2013.
In particolare, il primo comma del citato articolo 6 bis del Codice dei contratti pubblici prevede, che dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice deve essere acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità; il comma 3 prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.
L’Autorità, tuttavia, alla luce delle difficoltà riscontrate, con la delibera definitiva pubblicata il 27 dicembre 2012 n. 111, ha previsto un arco temporale più ampio al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti.
Segnatamente, l’articolo 9 della delibera citata ha previsto (superando la tempistica precedente) che il sistema AVCPASS è:
· facoltativo dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a 20 milioni di euro;
· facoltativo dal 1° marzo 2013 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a 40 mila euro;
· obbligatorio dal 1° gennaio 2014 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a 40 mila euro, con l’eccezione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico nonché per i settori speciali.
Tuttavia, ha generato dubbi interpretativi sulla effettiva tempistica di introduzione del nuovo sistema il disposto dell’art. 49 ter del D.L. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013, secondo cui “per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire dai tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’art. 6 bis del codice di cui al D.lgs. 163/06”.
Si è reso, dunque, necessario un chiarimento per dissipare i dubbi generati da tale articolo, il quale pur non modificando direttamente i termini di entrata in vigore fissati dall’art. 6 bis succitato, sembrava aver introdotto implicitamente un nuovo termine (il 22 novembre 2013).
Il comunicato del Presidente Santoro del 30 ottobre u.s. è intervenuto al fine precipuo di fornire i chiarimenti necessari, in considerazione anche dell’approvazione di un emendamento al D.L. 31 Agosto 2013, n. 101, che prevede, oltre la soppressione dell’art. 49 ter succitato, la modifica dell’art. 6 bis, comma 1, sostituendo le parole “ acquisita presso” con le parole “ acquisita esclusivamente attraverso”.
Si legge, a tal proposito, nel comunicato in commento, che “ dal combinato disposto tra il nuovo testo dell’art. 6bis e la deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP, a partire dal 1 Gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.
In allegato alla presente news il testo integrale del comunicato.
13719-Comunicato AVCP.pdfApri