CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (DDL 1574/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Cultura.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 8-bis
Viene integrata la disposizione sull’istruzione e formazione per il lavoro, introdotta in Commissione, prevedendo l’avvio – con apposito decreto interministeriale – di un programma sperimentale per il triennio 2014-2016 per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado che contempla la conclusione di contratti di apprendistato.
Emendamento 8-bis 2000 a firma della Commissione
Art. 10
Viene integrata la disposizione del testo che consente, ai fini della programmazione 2013-2015, alle Regioni interessate di stipulare mutui trentennali per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica estendo tale possibilità anche agli immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari.
Emendamento 10.207 a firma di Parlamentari
Viene, altresì, estesa la platea degli interventi possibili, prevedendo oltre alla ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica anche il miglioramento e l’adeguamento antisismico.
Emendamenti 10.200 e 10.201 a firma di Parlamentari
Viene modificato l’art. 18, comma 8-bis, del DL 69/2013 convertito dalla L 98/2013, che autorizzata, ai fini del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al riguardo viene chiarito che con un apposito DPCM saranno definite le modalità di individuazione delle suddette attività, nonché gli istituti cui saranno affidate le stesse.
Emendamento 10.215 a firma di Parlamentari
Art. 10-bis
Viene riscritta la disposizione introdotta dalla Commissione, in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici, prevedendo che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Viene demandato ad un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento e tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del DPR 81/2009, la definizione con scadenze differenziate delle prescrizioni per la relativa attuazione.
Precisato, altresì, che dall’attuazione della predetta disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Emendamento 10-bis.600
Il provvedimento articolato in tre capi, detta disposizioni per gli studenti e le famiglie (Capo I), le scuole (Capo II) e, per l’edilizia scolastica (Capo III). A tale ultimo riguardo, prevede, in particolare, che le Regioni interessate, per la programmazione triennale 2013-2015, possano essere autorizzate dal Ministero dell’Economia e finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e della ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.
Il decreto legge, che scade l’11 novembre 2013, passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
–
Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (DDL 1574/C).
La Commissione Cultura ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
In materia di istruzione e formazione per il lavoro, viene previsto che i percorsi di orientamento per studenti – disciplinati dall’art. 8 del provvedimento – e i piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi presso le imprese, di cui all’art. 2 comma 14 del DL 76/2013 convertito dalla legge 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendano anche le seguenti misure:
– giornate di formazione in azienda per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con particolare riferimento a quelli degli istituti tecnici e professionali;
– la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli Istituti tecnici superiori anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale.
Emendamento 8.01 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari identico all’8.05 (nuova formulazione) del Relatore
Art. 14
Viene modificato l’art. 52 del DL 5/2012 convertito dalle L 35/2012, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per le università di stipulare convenzioni con imprese per la realizzazione di progetti formativi congiunti che prevedano periodi di formazione in azienda sulla base di un contratto di apprendistato.
Emendamento 14.3 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 10
Viene integrata la disposizione del testo che consente, ai fini della programmazione 2013-2015, alle Regioni interessate di stipulare mutui trentennali per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica(ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici).
Al riguardo, tale possibilità viene estesa anche alla realizzazione di palestre nelle scuole o ad interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
Emendamento 10.8 a firma di Parlamentari
Viene, altresì, previsto che, ai sensi dell’art. 1 comma 75 della l 311/2004, le rate di ammortamento dei mutui attivati siano pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
Emendamento 10.27 a firma del Relatore
Viene chiarito che le modalità di attuazione delle predette disposizioni saranno stabilite con apposito decreto interministeriale da adottarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del DL 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.
Emendamento 10.15 e 10.19 a firma di Parlamentari
Viene previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione e della ricerca predispongano congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento: sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica; sull’andamento della spesa destinata ai medesimi interventi; nonché nell’ambito degli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Emendamento 10. 21. (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici. Al riguardo, viene previsto che per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti – alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 – compresi quelli universitari, si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all’aggiornamento della normativa tecnica antincendio. Il predetto decreto detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015.
Tali interventi sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica di cui all’articolo 18, comma 8, del DL 69/2013.
Emendamento 10.05 a firma del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle delibere Cipe n.32 del 13 maggio 2010 e n.6 del 20 gennaio 2012, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.
Emendamento 10. 02 a firma di Parlamentari
Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato approvato dall’Aula (vedi sopra).