Si fornisce la bozza del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro che introduce i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga
Si fornisce in allegato la bozza di Decreto Interministeriale con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, introduce i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. n. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/2013.
Con riferimento alla Cassa Integrazioni Guadagni in deroga è stato chiarito che tale trattamento potrà essere concesso o prorogato solamente in favore di operai, impiegati e quadri che abbiano maturato all’interno dell’impresa (vengono esclusi pertanto i datori di lavoro non imprenditori nonché quelli richiamati dall’art. 2083 c.c.) un’anzianità almeno pari a 12 mesi alla data della richiesta del trattamento medesimo e che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento in parola non potrà essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa; per ciò che concerne i termini di presentazione dell’istanza, lo schema del decreto prevede che la stessa dovrà essere presentata in via telematica all’Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Resta fermo, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, l’obbligo in capo all’impresa di fruire preventivamente degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compreso il godimento delle ferie residue.
Per le imprese soggette alla disciplina della cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della L. n. 92/2012, è fatta salva la possibilità di superare i limiti temporali previsti dall’art. 6 della L. n. 164/75 solo in casi eccezionali legati alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di prospettive di ripresa dell’attività produttiva e, comunque, nel rispetto dei limiti di seguito riportati:
a) dall’1/1/2014 al 31/12/2014 la Cig in deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 8 mesi nell’arco di un anno;
b) dall’1/1/2015 al 31/12/2016 la Cig in deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno e a 11 mesi nell’arco di un biennio mobile.
Nel computo dei suddetti periodi si considereranno tutti i periodi di fruizione della Cig in deroga, anche relativi a provvedimenti di concessione o proroga differenti.
L’Inps, entro 3 giorni dalla ricezione dell’istanza, dopo aver verificato la regolare presentazione della stessa e dopo aver quantificato le risorse finanziarie necessarie, trasmetterà la domanda alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio ovvero al Ministero del Lavoro, qualora la crisi riguardi unità produttive ubicate in Regioni o Province autonome differenti.
In particolare, se la crisi riguarderà unità produttive site nella medesima Regione o Provincia autonoma, la stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’Inps, effettuerà i seguenti adempimenti istruttori:
Se, invece, la crisi riguarderà unità produttive site in differenti Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’Inps, effettuerà i seguenti adempimenti istruttori:
E’ stato chiarito, infine, che l’Inps effettuerà, con cadenza mensile, un monitoraggio delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili che comunicherà contestualmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché alla Regione o Provincia Autonoma, relativamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa.
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