E’ all’attenzione, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati il disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013
bis (
DDL 1864/C, Relatore l’On. Michele Bordo del Gruppo parlamentare PD).
Il testo, il cui esame sarà congiunto a quello, già avviato dalla Commissione, del disegno di legge di delegazione europea 2013- secondo semestre (
DDL 1836/C, su cui si veda notizia del 3 dicembre 2013),
contiene norme per la chiusura di casi di infrazione e di preinfrazione della normativa comunitaria e fa seguito alla legge europea 2013 approvata ad agosto (L.97/2013).
Nel testo viene previsto, tra l’altro:
– in materia di appalti pubblici
con una norma relativa agli affidatari degli incarichi di progettazione, a modifica di quanto disposto dall’art.90, comma 9 D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che vieta ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni delle opere dagli stessi progettate, viene consentita la partecipazione ai suddetti soggetti laddove essi dimostrino che l’espletamento dell’incarico di progettazione non ha determinato una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti (la norma risponde ai rilievi mossi dalla Commissione UE nel caso EUpilot 4680/13/MARKT, sulla contrarietà della disposizione del Codice appalti al diritto europeo, laddove comporta un’esclusione automatica dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione).
– in materia di sicurezza sul lavoro
con una modifica al D.Lgs 81/2009 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori) viene previsto che sin dai giorni immediatamente successivi alla costituzione di nuova impresa nonché al verificarsi di condizioni che richiedano la rielaborazione della valutazione dei rischi il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati adempiuti e che quindi il datore di lavoro medesimo abbia provveduto alla valutazione dei rischi. Questo in coerenza con le disposizioni della Dir.89/391 che non prevedendo alcuna forma particolare per la documentazione di riferimento, limitandosi a prevedere che questa debba essere in possesso del datore di lavoro e che possa essere conosciuta dai lavoratori.
Restano ferme, comunque, le disposizioni di cui agli artt. 28, comma 3-bis e 29, comma 3, del D.Lgs 81/2009, che consentono al datore di lavoro di redigere un organico documento di valutazione dei rischi in un momento differito rispetto a quello dell’adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi e, nello specifico, entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, in caso di costituzione di nuova impresa, ed entro trenta giorni dalle rispettive causali, nel caso in cui si verifichino delle condizioni che rendono necessario l’aggiornamento della valutazione dei rischi (procedura d’infrazione 2010/4227).
– in materia di inquinamento acustico
vengono dettate norme di delega al Governo in materia di inquinamento acustico, per l’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE, 2006/123/CE e il regolamento (CE) 765/2008.
In particolare, viene prevista l’adozione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili (art.2, comma 1, lett. c) e d) della L.447/95).
Tra i numerosi criteri di delega, viene disposta la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (procedura d’infrazione 2013/2022).
– in materia di ritardi di pagamento
vengono previste disposizioni sul D.Lgs 192/2012, che ha recepito la Dir. 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento, relative, in particolare a due profili di chiarezza delle norme interne di recepimento, contestati dalla Commissioni UE: la possibilità di deroga al termine legale di adempimento dell’obbligazione pecuniaria (trenta giorni) “quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o da talune sue caratteristiche” (art.4,comma 4, D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192 sopra citato), e l’applicabilità del regime della Dir.2011/7/UE al settore dei lavori pubblici (già pienamente riconosciuta a livello di circolari interpretative del Ministero).
Altre norme del testo riguardano la disciplina della verifica di assoggettabilità a VIA (procedura d’infrazione 2009/2086). In particolare, vengono, tra l’altro, previste modifiche al D.Lgs 152/2009 (Codice dell’ambiente) relativamente all’accesso alle informazioni da parte del pubblico ai processi decisionali in materia di valutazione ambientale (VIA e VAS) tramite apposita pubblicazione sul web (artt. 12, 17 , 20, 24 e 32 D.Lgs 152/2009).
Con ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale, vengono modificate le norme del Codice dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006) da ultimo integrate dalla prima legge europea 2013, al fine di una piena armonizzazione con la normativa europea in tema di riparazione del danno ambientale, nonché del rafforzamento degli strumenti di tutela del “bene ambiente” in situazioni di verificato pregiudizio che esulino dagli specifici casi disciplinati dalla Dir. 2004/35/CE.
Sempre in tema di ambiente vengono, infine, previste disposizioni sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di piani o programmi in materia ambientale e modifiche al D.Lgs 32/2010 recante attuazione della Dir.2007/2/CE che istituisce un’ infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea.