L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di iniziativa parlamentare recante “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali” (
DDL 730-A/C – Relatore l’On. Giancarlo Galan del Gruppo parlamentare FI – PdL), con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Trasporti.
Il Disegno di legge, che riproduce il contenuto di alcune proposte già esaminate nella precedente legislatura, è finalizzato ad introdurre un quadro normativo generale in materia di interporti, piattaforme territoriali logistiche e infrastrutture intermodali, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative dell’Unione europea nel settore dei trasporti e dell’intermodalità.
Tra i principali contenuti:
– Viene attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, di provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali già esistenti, nonché degli interporti in corso di realizzazione e alla ricognizione delle piattaforme logistiche territoriali.
– Viene attribuito al Dipartimento per i trasporti, del predetto Ministero, l’elaborazione del Piano generale per l’intermodalità, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
– Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica.
L’individuazione di nuovi interporti è subordinata alla presenza dei seguenti presupposti:
– disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici;
– collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
– collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
– adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
– coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
– in via prioritaria, recupero e riutilizzazione di strutture preesistenti e, in ogni caso, individuazione dei siti in aree già impermeabilizzate.
Vengono, altresì, indicati i requisiti che devono avere i progetti per i nuovi interporti e vale a dire:
– un terminale ferroviario intermodale;
– un’area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
– un servizio doganale;
– un centro direzionale;
– un’area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;
-aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
-sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori;
– interconnessioni con piattaforme info-telematiche.
Tutti i predetti requisiti devono essere soddisfatti, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, anche dagli interporti già operativi e da quelli in corso di realizzazione.
– Viene chiarito che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato.
In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006).
– La realizzazione di nuovi interporti e l’adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori degli stessi.
– Viene previsto che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, d’intesa con la Conferenza Unificata, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
– Viene disposto che i progetti di realizzazione e di implementazione degli interporti, delle infrastrutture modali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l’intermodalità, sono approvati mediante accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000). Se l’accordo non è perfezionato entro quattro mesi, ovvero il consiglio comunale non ratifica l’adesione del sindaco, i progetti decadono dagli investimenti previsti.
Il provvedimento passa, ora, alla seconda lettura del Senato.