L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 120/2013 recante “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione” (
DDL 1174/S – Relatore Sen. Federica Chiavaroli del Gruppo parlamentare NCD), nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Confermate, in particolare, le seguenti norme:
-viene previsto che la somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore di mercato positivo che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, può essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all’estinzione anticipata del debito dell’ente medesimo anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al DL 35/2013 convertito dalla L. 64/2013;
-viene modificata la norma del testo sulla certificazione da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni dell’avvenuto pagamento dei debiti prevedendo che il responsabile finanziario dell’ente locale o della pubblica amministrazione interessata è tenuto a fornire formale certificazione dell’avvenuto pagamento alla Ragioneria generale dello Stato (anziché alla Regione) entro il 30 novembre 2013 (anziché entro il 31 ottobre), in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013 ed entro 30 giorni dall’estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria è, poi, tenuta a comunicare tempestivamente le informazioni ricevute a ciascuna Regione ed al Tavolo istituito presso il MEF e preposto alla verifica degli adempimenti relativi alle concessioni delle anticipazioni alle Regioni, ai sensi dell’articolo 2, c. 4, del D.L.35/2013;
-viene previsto, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, che le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell’ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.
Nel corso dell’esame è stato accolto un ordine del giorno G2.25 (a firma del Sen. Luciano Uras del Gruppo parlamentare SEL) che impegna il Governo: “Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia del tessuto economico e produttivo, in particolare nei territori più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dei fondi disponibili, provvede immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati”.
In allegato l’Ordine del giorno G 2.25