E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Bilancio del Senato, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 126/2013 recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio” (
DDL 1149/S – Relatore Sen. Magda Angela Zanoni del Gruppo parlamentare PD ).
Tra le principali misure previste si segnalano:
– Incremento addizionale Irpef (art. 1 comma 6)
Viene attribuita al Comune di Roma Capitale, a modifica dell’art. 14 del dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, la possibilità di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF – attualmente fissata allo 0,9 per cento – di ulteriori 0,3 punti percentuali.
– Contributo per Expo (art. 1 comma 7)
Viene attribuito, per l’anno 2013, al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Tale contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 182/2011, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.
– Risorse per frana Assisi (art. 1 comma 10)
Vengono finalizzate risorse, per 2 milioni di euro per il 2014, al fine di consentire l’integrazione dell’Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell’Ambiente e Regioni Umbria al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza in relazione alla frana in movimento in località Ivancich nel Comune di Assisi.
– Proroga commissari straordinari (art. 1 comma 10)
Viene prolungata di tre anni, a modificadell’art. 17 del dl 195/1995 convertito dalla legge 26/2010, la durata dell’incarico dei commissari straordinari delegati con riferimento agli interventi nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale
– Ricognizione debiti della Pubblica Amministrazione (art. 1 comma 16)
Viene modificato l’art. 7 del dl 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione), convertito dalla legge 64/2013, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 30 aprile 2014, comunichino – con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali e sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica – l’importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.
La comunicazione deve essere effettuata:
– mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;
– entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.
La comunicazione deve contenere:
– l’importo dei singoli debiti;
– il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
– la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
– l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
Viene, altresì, prevista un’ulteriore comunicazione da parte delle medesime pubbliche amministrazioni che devono indicare, entro 15 giorni dal pagamento, i dati relativi al pagamento delle fatture.
Viene, inoltre, disposto che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini previsti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del dlgs 165/2001, nonché l’applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell’amministrazione.
Viene, infine, chiarito che le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.
– Indennizzo imprese danneggiate (art. 2 comma 1)
Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2013 e 5 milioni di euro per il 2014 la fine di concedere una forma di indennizzo alle imprese, impegnate nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui all’articolo 1 della legge 443/2001 (c.d. “Legge obiettivo”), per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare l’esecuzione delle opere stesse.
– Risorse per ANAS e contratto di programma RFI (art. 2 comma 3 e 4)
Viene autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a trasferire in via di anticipazione ad ANAS S.p.A. le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla stessa di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.
Viene previsto, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di investimento, che i rapporti tra lo Stato e RFI (rete ferroviaria italiana) – nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma, parte investimenti 2012-2016 – siano regolati sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
– Alienazione beni immobili pubblici (art. 2 commi 10-14)
Viene integrato l’articolo 3 del dl 351/ 2001, convertito dalla legge 410/2001, sull’esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici. In particolare, lo Stato e gli altri enti pubblici vengono esonerati dalla consegna non solo dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale ma anche dalla dichiarazione di conformità catastale.
Al fine di agevolare il completamento delle operazioni di dismissione immobiliare, viene, altresì, previsto che l’attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.
Viene, inoltre, confermato il mantenimento del “Comitato Privatizzazioni”, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, volto a supportare il Ministero dell’Economia
nella predisposizione e attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato. Il Comitato è composto dal direttore generale del Tesoro che lo presiede e da quattro esperti di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, il relativo incarico ha durata triennale.
Altre disposizioni riguardano in particolare:
– il ripiano dei debiti del trasporto regionale ferroviario in Campania;
– i rapporti finanziari tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale;
– la presentazione del bilancio riequilibrato da parte dei Comuni dissestati;
– le modalità di riparto per l’esercizio finanziario 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle Province;
– il rifinanziamento della “Carta acquisiti”;
l’istituzione in alternativa all’imposta di soggiorno di un’imposta di sbarco nelle isole minori.