E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 136/2013 recante (
DDL 1885/C – Relatore On. Alessandro Bratti del Gruppo parlamentare PD ).
Il provvedimento contiene disposizioni volte a fronteggiare alcune emergenze ambientali e industriali con particolare riferimento alla cosiddetta “terra dei fuochi” nella Regione Campania e all’Ilva di Taranto.
Tra le disposizioni di maggiore interesse:
-Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti nel Dlgs 152/2006 (Codice Ambiente).
Viene previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, che chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
Se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa, o comunque di un’attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti.
Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
-Obbligo informativo per il pubblico ministero sui terreni contaminati
Viene esteso l’obbligo informativo previsto dall’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale a fattispecie di reato in cui i fatti comportino delle conseguenze pregiudizievoli sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità dei prodotti agroalimentari. In particolare, viene previsto che il pubblico ministero quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 152/2006, ovvero per i reati previsti dal codice penale, comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i suddetti reati arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
–Commissari per il dissesto idrogeologico
Per accelerare e semplificare il procedimento di nomina dei commissari per il dissesto idrogeologico, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 195/2009, convertito dalla legge 26/2010, viene fissato un termine di 15 giorni per l’acquisizione dei relativi pareri, scaduto il quale il decreto di nomina può essere comunque adottato.
Viene, altresì, precisato che commissari possono avvalersi, per le attività di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed
esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell’ANAS.
Il decreto legge scade l’8 febbraio 2014.