Inps: recepite dall'Istituto le indicazioni ministeriali in ordine alla formazione in tema di salute e sicurezza rivolta ai lavoratori sospesi e beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito
Con risposta ad istanza di interpello n. 16/13, già oggetto della precedente comunicazione Ance del 27 maggio scorso, il Ministero del Lavoro ha legittimato l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, coordinando così la normativa introdotta dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. con quella relativa agli strumenti di sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 40, Legge n. 92/2012.
Pertanto, in virtù del suddetto chiarimento, il lavoratore, per conservare il diritto ai trattamenti di sostegno al reddito, può effettuare sia corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all’introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi di cui all’articolo 37, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 81/2008, sia corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Lo stesso dicastero aveva peraltro chiaramente escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012 i corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), ossia la formazione e l’addestramento specifico da effettuare in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.
Sebbene l’interpretazione ministeriale avesse confutato eventuali dubbi in materia, la Direzione Centrale dell’Inps, anche al fine di uniformare nell’ambito delle proprie sedi territoriali la relativa disciplina, ha ritenuto opportuno emanare l’allegato messaggio 19183/13, attraverso il quale è stato confermato che tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, sono qualificabili come corsi di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Tali corsi sono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione e, pertanto, la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale.
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