Il 13 dicembre scorso è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.P.C.M. 25 novembre 2013 relativo ai flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio italiano per l’anno 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, come chiarito nell’allegata circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro, prevede l’ammissione in Italia di una quota complessiva di 17.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, così ripartita:
• 3.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 286/1998;
• 200 lavoratori stranieri partecipanti all’esposizione Universale di Milano del 2015 per lavoro subordinato non stagionale. In ordine all’ingresso di tali lavoratori, i relativi modelli di domanda saranno disponibili nel mese di marzo 2014 e sarà diramata apposita circolare ministeriale sulle procedure operative;
• 2.300 lavoratori autonomi appartenenti a specifiche categorie, tra cui cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge n. 221/2012;
• 100 lavoratori stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Una quota complessiva pari a 12.250 unità è riservata a coloro che devono convertire in lavoro subordinato e autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.
Nell’ambito di tale quota, è stabilita la conversione in lavoro subordinato di:
– 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
– 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
– 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea.
Si rammenta che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La circolare precisa che le quote per lavoro subordinato saranno ripartite dalle DTL sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione. Le quote non utilizzate saranno redistribuite.
Dalle ore 8.00 del 17 dicembre 2013, sul sito https://nullaostalavoro.interno.it, è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, che potranno essere inviati, esclusivamente con modalità telematiche, a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in esame sulla Gazzetta Ufficiale e fino al termine di otto mesi dalla predetta data di pubblicazione.
All’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
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