È in corso di approvazione al Senato, in terza ed ultima lettura, il DDL contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.
Per ciò che concerne le opere pubbliche, il testo del DDL approvato dalla Camera ed in votazione finale al Senato contiene due importanti disposizioni.
– In primo luogo, infatti, il comma 43-bis del DDL in esame modifica il comma 9 dell’art. 176 del Codice dei contratti.
La modifica normativa prevede che, negli affidamenti a contraente generale, il soggetto aggiudicatore debba verificare, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali SAL, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari.
Qualora risulti l’inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore dovrà applicare una detrazione sui pagamenti successivi, procedere al pagamento diretto all’affidatario ed applicare le sanzioni previste dal contratto.
– In secondo luogo, il comma 217-bis del DDL interviene sull’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti.
Il comma in questione, infatti, sottrae allo svolgimento di procedure di gara da parte delle centrali di committenza dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, di cui al comma 3-bis del citato art. 33, le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché di quelle previste dall’ultimo periodo dei commi 8 e 11, dell’articolo 125, del medesimo Codice.
In sostanza, con specifico riferimento ai lavori, sono sottratti all’obbligo di ricorrere alle unioni o ai consorzi di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti, i Comuni che acquisiscono lavori in economia mediante amministrazione diretta, dunque per un importo fino a 50.000 euro, nonché mediante affidamenti diretti, dunque per un importo fino a 40.000 euro.
Tali procedure, e soprattutto, per quanto riguarda i lavori pubblici, gli affidamenti diretti, dato il loro importo contenuto, si prestano alla gestione dei Comuni stessi, e non richiedono il ricorso alle predette centrali di committenza.