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Registrazione telematica dei contratti d'appalto pubblici - L'ANCE commenta la nuova disciplina

Archivio, Fiscalità e incentivi

Registrazione telematica dei contratti d’appalto pubblici

20 Dicembre 2013
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La registrazione dei contratti d’appalto pubblici, conclusi in forma digitale a cura dei pubblici ufficiali della P.A. a ciò autorizzati, può avvenire sia con modalità telematiche, sia secondo le regole ordinarie.
 
In caso di registrazione telematica del contratto, l’imposta fissa di registro è pari, dal 1° gennaio 2014, a 200 euro, e l’imposta di bollo si applica nella misura forfettaria di 45 euro.
 
Questa, in estrema sintesi, la disciplina relativa alla registrazione dei contratti pubblici aventi ad oggetto appalti, servizi e forniture, stipulati con modalità informatiche, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 163/2013 (cd. “Codice dei contratti pubblici”).
 
Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2013[1], nell’ambito della disciplina dei lavori pubblici, è stato introdotto l’obbligo di concludere i relativi contratti, a pena di nullità, mediante «atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata» (art.11, co.13, del “Codice dei contratti pubblici”)[2].
 
In proposito si richiamano i documenti ANCE ID nn. 9645 (“Mutate a partire dal 1° gennaio 2013 le modalità di stipulazione dei contratti pubblici“) del 17 gennaio 2013, 9693 (“Contratti pubblici: il Ministro favorevole a indicazioni interpretative sulla modalità elettronica“) del 18 gennaio 2013, 10560 (“Obbligo forma elettronica per i contratti della PA: arriva la nota della Funzione Pubblica“) del 19 marzo 2013, e 11032 (“Corte dei Conti Lombardia: rilanciata la forma cartacea dei contratti pubblici“) del 19 aprile 2013.
 
Nel caso di utilizzo della forma pubblica amministrativa[3], il contratto può essere registrato, a cura del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale della P.A.[4], alternativamente, mediante:
 
–       la procedura telematica, di cui all’art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. “Adempimento unico telematico”[5].
 
–       le modalità ordinarie di registrazione dell’atto presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate[6].
 
Di seguito si illustrano le due tipologie di registrazione, con la precisazione che quella telematica, già in vigore, non è stata modificata a seguito dell’introduzione, nella normativa sui lavori pubblici, dell’obbligo di concludere il contratto in forma digitale.
 
 
La registrazione telematica
 
In merito si precisa, innanzitutto, In base all’art.7 del Provvedimento interdirigenziale Prot. 154951 del 17 novembre 2009[7], dal 1° dicembre 2009 l’utilizzo della procedura telematica di registrazione degli atti (già obbligatorio dal 2007 per i notai) è stato esteso, in via facoltativa anche ai segretari delegati della P.A. ed agli altri pubblici ufficiali, diversi dai notai[8], per gli atti da questi provenienti (ossia redatti, ricevuti, o autenticati).
 
In particolare, tale sistema consiste in una serie di passaggi, consistenti, dapprima nella richiesta di abilitazione all’Agenzia delle Entrate (che attribuirà specifici codici di accesso) e successivamente nella creazione di un apposito Modello Unico Informatico (cd. “MUI”), in formato elettronico, attraverso l’apposito software (UNIMOD).
 
Il Modello verrà poi inviato all’Amministrazione territoriale di riferimento, in una sorta di “plico postale”, attraverso il portale “Sister”, che rilascerà una ricevuta di avvenuto invio della domanda di registrazione ed un prospetto di liquidazione dell’imposta[9], nonché, dopo il pagamento, la ricevuta di registrazione, con l’attribuzione del numero dell’atto[10].
 
Al riguardo, occorre precisare che per i citati contratti in forma pubblica amministrativa, conclusi con modalità informatiche e registrati mediante la citata procedura telematica, si applicano:
 
–       l’imposta di registro,nella misura fissa di 200 euro dal 1° gennaio 2014[11];
 
–       l’imposta di bollo, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento[12].
 
Come chiarito dalla R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario si riferisce all’atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).
 
Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto.
In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 ha chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.
 
La R.M. 194/E/1998 si riferisce espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all’imposta fin dall’origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)».
 
Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.
 
In merito, si è in attesa di nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che è stata sensibilizzata sulla questione.
 
Resta fermo che, anche in caso di registrazione telematica, sono obbligati al pagamento delle imposte (registro e bollo) sia le parti contraenti (ad esempio, impresa aggiudicataria dell’appalto), sia il pubblico ufficiale[13] della P.A. (cfr. art.57 D.P.R. 131/1986 –registro- e art.22 D.P.R. 642/1972 –bollo-).
 
La registrazione con le modalità ordinarie
 
In alternativa alla registrazione del contratto (concluso con modalità informatiche) in via telematica, il pubblico ufficiale può presentare presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ordinarie:
  • la copia conforme su supporto cartaceo del documento informatico, sulla quale l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegni sostitutivi delle marche da bollo;
  • Modello 69 già compilato, in duplice copia;
  • Ricevuta del versamento dell’imposta di registro.
A seguito dell’avvenuta registrazione, l’ufficio restituisce una copia del Modello 69, con l’indicazione degli estremi di registrazione.
 
Nell’ipotesi di utilizzo di tale modalità di registrazione, per il contratto in forma pubblica amministrativa concluso in modalità digitale dal pubblico ufficiale della P.A. si applicano:
 
–       l’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro dal 1° gennaio 2014;
 
–       l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio[14].
 
In merito, restano valide le diverse misure dell’imposta di bollo per gli atti relativi ad appalti di opere pubbliche, riepilogate negli schemi allegati (cfr. anche C.M. 36/E/2006, par.12)[15].

 


[1]Art.6, co.4 D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, nella legge 221/2012.
[2] La disposizione è stata modificata dall’art.6, co.3, del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 (cd. “Decreto Sviluppo 2”).
[3] Si evidenzia che, nell’ipotesi in cui il contratto pubblico sia redatto da un notaio, dal 2007 la registrazione telematica è obbligatoria (art.3, co.1, del Provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006).
[4]In merito, l’art.10, co.1, lett. b, del D.P.R. 131/1986 stabilisce che sono obbligati a richiedere la registrazione i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della P.A. e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.
[5]In tale ipotesi, il termine per la richiesta di registrazione è di 30 giorni dalla data dell’atto (art.4 D.P.R. 308/2000).
[6] La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto (art.17 D.P.R. 131/1986).
[7] Emanato dai Direttori dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio.
[8]Al riguardo, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), relativa all’ “Adempimento unico informatico”, viene precisato che i pubblici ufficiali che possono utilizzare il servizio sono i segretari o delegati della P.A. che operano all’interno di:
–        Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non soggetti al sistema di tesoreria unica e autorizzati a detenere un conto corrente bancario o postale;
–        Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che utilizzano il modello di versamento F24 enti pubblici.
[9]In caso di utilizzo di tale procedura, l’imposta verrà versata tramite prelievo dal c/c dell’Ente, a nome del segretario comunale o del pubblico ufficiale della P.A.
[10]Quest’ultima sostituisce, in sostanza, il Modello 69.
[11] In base al principio di alternatività IVA/Registro stabilito dall’art.40 del D.P.R. 131/1986 (cd. “Testo unico del Registro”), per i contratti sottoposti ad IVA, come avviene nell’ipotesi degli appalti pubblici aventi ad oggetto prestazioni rese nel settore edile. Dal 1° gennaio 2014, la misura fissa dell’imposta di registro passerà dagli attuali 168 euro a 200 euro (art.26, D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013.- cfr. ANCE “Legge di conversione del D.L. 104/2013 – Novità sull’imposta di registro dal 2014” – ID n.13682 del 12 novembre 2013).
[12]Art.1, co.1-bis1, n.4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972.
[13]Questi è obbligato al pagamento della sola imposta di registro principale (e non di quelle complementari o suppletive). In ogni caso, per gli atti in cui è parte lo Stato, è tenuta al pagamento dell’imposta (di registro e di bollo) unicamente la parte contraente.
[14]Il foglio si intende composto da quattro facciate (art.5, D.P.R. 642/1972). Si ricorda che la misura dell’imposta di bollo è aumentata a 16 euro dal 26 giugno 2013 (art.7-bis, co.3, D.L. 43/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013 – cfr. ANCE “Aumento dell’imposta di bollo – D.L. 43/2013” – ID n. 12086 del 28 giugno 2013).
[15] La citata Circolare chiarisce, infatti, che i contratti stipulati in modalità elettronica e non registrati in via telematica «sono soggetti all’imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972».

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