È stata disposta, nell’ambito del decreto legge 150/2013 (cd. milleproroghe), una ulteriore sospensione per l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per determinate categorie di soggetti che versano in particolari condizioni di disagio. L’art. 4, comma 8, del d.l. 150/2013, infatti, proroga al 30 giugno 2014 il termine previsto dall’art. 1, comma 1, del d.l. 158/2008.
La sospensione, peraltro, vale solo per i provvedimenti esecutivi degli sfratti intimati per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione e ricadenti in capoluoghi di provincia o nei comuni con più di diecimila abitanti o nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103.
A beneficiare di questa ulteriore proroga, inoltre, possono essere solo determinate categorie di soggetti che versano in particolari condizioni di disagio individuate dalla legge 9 del 2007 ossia nuclei familiari con reddito annuo lordo familiare inferiore a 21.000 euro, con familiari a carico (figli, persone ultra-sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%) e non in possesso di un’altra abitazione nella stessa regione.
Si segnala, infine, che il fondo per l’affitto di cui al d.l. 102/2013 (cd. decreto “misure per la casa”) è stato finanziato ed è stato predisposto uno schema di ripartizione tra gli enti locali, inoltre è in corso di predisposizione lo schema di decreto per la copertura di situazioni di morosità incolpevole.