Le Commissioni Lavoro della Camera dei Deputati e del Senato hanno reso un parere favorevole sullo Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (
Atto n.74, Relatori, rispettivamente, l’On. Teresa Bellanova e il Sen. Stefano Lepri, entrambi del Gruppo parlamentare PD).
Lo Schema è stato emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DL 54 del 2013, convertito dalla L. 83/2013, che ha demandato a un apposito decreto interministeriale la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riguardo a: termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande; causali di concessione; limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari.
Nel parere reso dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati si evidenziano, in particolare, le seguenti condizioni:
– “all’articolo 2, sia esteso l’ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, ampliandolo a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese di cui all’articolo 2082 del Codice Civile, richiamate al comma 3) e prevedendo, per la CIG in deroga, un’anzianità aziendale minima di 90 giorni (invece dei 12 mesi attualmente previsti dal testo), nonché includendo tra i lavoratori beneficiari anche gli apprendisti, i somministrati, i lavoratori a domicilio e i soci lavoratori di cooperative”;
– “con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, si consideri l’opportunità di inserire, tra le causali, anche le cessazioni di attività (con conseguente soppressione del comma 2 dell’articolo 2), le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali – soprattutto laddove l’attività sostanziale prosegua presso terzi o sussistano prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali – nonché l’ipotesi del trasferimento del ramo d’azienda, prevedendo che l’anzianità maturata nell’azienda cedente sia utile ai fini del computo complessivo nell’azienda cessionaria”.
“Valuti, in subordine, il Governo l’esigenza di specificare, al citato comma 2 dell’articolo 2, che, nell’eventualità di cessazione di parte dell’attività, l’esclusione dal beneficio valga solo per la parte di impresa cessata”;
– “consideri poi il Governo la necessità di un incrocio con il sistema delle politiche attive del lavoro, per la definizione di strumenti utili al reinserimento lavorativo attraverso la riqualificazione professionale, prevedendo un monitoraggio costante sulle tipologie di causali per l’accesso alla cassa integrazione in deroga, anche per la necessità di orientare l’utilizzo dei diversi strumenti per la gestione delle criticità in ambito aziendale”;
– “si faccia riferimento, al comma 9 del medesimo articolo 2, in relazione al computo del limiti massimi di fruizione, ai provvedimenti concessi a decorrere dal 2014, specificando, al comma 12, la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad istruire quelle domande provenienti da imprese, non localizzate in più regioni, ma la cui crisi ricade nel territorio di riferimento”;
– “si raccomanda di chiarire la portata normativa dell’articolo 4, nel senso di ammettere il beneficio della CIG in deroga anche in presenza della possibilità di ricorrere agli strumenti ordinari, precisando che la concessione degli ammortizzatori in deroga riguarda la singola unità produttiva e i lavoratori in essa impiegati e non l’intero complesso aziendale”.
Nel parere reso dalla Commissione Lavoro del Senato sono state espresse, in particolare, le seguenti osservazioni:
– “quanto all’articolo 2, comma 1, si raccomanda di non escludere dalla concessione della cassa integrazione in deroga gli apprendisti e i lavoratori a domicilio; mentre, per quanto concerne i lavoratori in somministrazione (cosiddetti interinali), si potrebbe prevedere l’integrazione di quanto assicurato dal Fondo di settore, qualora eroghi prestazioni economiche inferiori a quelle garantite dalla deroga”;
– “con riferimento al medesimo comma, per quanto riguarda il requisito di anzianità lavorativa presso l’impresa, si invita il Governo a introdurre una soluzione intermedia tra le attuali 90 giornate lavorative e i 12 mesi introdotti dallo schema di parere in esame”;
– “tra le causali di sospensione dell’attività produttiva si riterrebbe inoltre utile specificare se rientrano nella fattispecie anche quelle imprese soggette a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. Su quest’ultimo aspetto, pur concordando con l’esclusione dal trattamento di integrazione salariale in deroga per i casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa, di cui al comma 2, si ritiene necessario precisare che la limitazione è riferita alla parte di impresa cessata, ammettendo quindi alla prestazione in deroga la parte di impresa che prosegue l’attività”;
– “il comma 3 del medesimo articolo riconosce come tipologie d’impresa solo quelle contemplate dall’articolo 2082 codice civile, escludendo di fatto tutto un tessuto produttivo costituito da piccoli imprenditori e datori di lavoro aventi altra natura giuridica. Al riguardo, si propone di mantenere il beneficio anche a favore di tutti gli altri datori di lavoro: in particolare piccoli imprenditori, cooperative e studi professionali”;
– “un’altra considerazione è riferibile alla condizione dei lavoratori per i quali non è possibile il rientro al lavoro a causa di cessazione dell’attività. Si propone pertanto al Governo di superare l’istituto della “mobilità in deroga” e di valutare la possibilità di concedere a tali soggetti una “dote”, in due modi: a) estendendo anche a loro la concessione (prevista per l’ASpI) in unica soluzione dell’indennità mensile per un numero di mensilità pari a quelle spettanti non ancora percepite, se intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare una micro impresa o associarsi in cooperativa; b) collegando l’erogazione all’attivazione di un voucher di ricollocazione spendibile presso centri per l’impiego accreditati, secondo le modalità e in applicazione del modello sperimentale previsto in Legge di Stabilità 2014”.
Sullo Schema è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni (si veda, al riguardo, la notizia
dell’8 gennaio 2013).
In allegato il testo dei pareri.
14736-Parere Senato..pdfApri
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