In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 150/2013 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (
DDL 1214/S) all`attenzione, in prima lettura, della Commissione Affari Costituzionali del Senato, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sul provvedimento d`urgenza
relative, tra l’altro, a:
– Conferma dei regimi speciali dei programmi residenziali
È stata evidenziata la necessità di garantire quantomeno per tutto il 2014, in attesa che si pervenga ad una revisione complessiva della fiscalità immobiliare, la permanenza nell’ordinamento dei regimi agevolativi applicabili ai trasferimenti di immobili , in deroga alle previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs 23/2011 (cd. “Decreto sul federalismo fiscale municipale”) che ne prevede l’abrogazione dal 1° gennaio 2014. In particolare, è stato chiesto di prorogare sino al 31 dicembre 2014 l’applicazione ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, l’imposta di registro con aliquota pari all’1%, a condizione che il completamento dell’intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento.
L’abrogazione di tale norma comporterebbe, infatti, un sostanziale blocco dei processi di rinnovo urbano che verrebbero ostacolati da un prelievo fiscale “espropriativo” già nella fase di acquisizione degli immobili (aree e fabbricati) da riqualificare.
– Centrali di committenza
È stata segnalata l’importanza di differire ulteriormente l’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’art. 23 del DL 201/2011 (cd “Salva Italia”), divenuto operativo il 31 dicembre 2013, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
L’attuazione di tale disposizione sta comportando notevoli difficoltà dovute all’esigenza di individuare in modo preciso le fasi della procedura di acquisto che devono essere affidate alla contrale di committenza e le responsabilità che restano in capo ai singoli Comuni, nonché difficoltà dovute ad aspetti organizzativi e di risorse. Il rischio derivante da questa situazione è la paralisi dell’attività contrattuale dei Comuni con un’ulteriore restrizione del numero di gare da bandire.
–Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
È stata evidenziata l’opportunità di prorogare ulteriormente l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), in scadenza il 1° gennaio 2013, secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d’appalto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Le piccole stazioni appaltanti non sono, infatti, ancora attrezzate, in termini di strumenti informatici e di preparazione del personale, per utilizzare il sistema, denominato “AVCpass”, istituito dall’Autorità per l’immissione on line dei dati necessari al controllo dei requisiti, con il forte rischio di un blocco delle gare in via di pubblicazione.
Pertanto, un ulteriore rinvio, dopo la sospensione di un anno disposta dal Presidente dell’Autorità proprio in considerazione delle difficoltà oggettive di gestione dell’AVCpass, consentirebbe anche ai piccoli Comuni di organizzarsi per l’utilizzo del nuovo strumento, anche usufruendo dei corsi di formazione che sia l’Autorità che l’ANCI stanno organizzando.
– Revisione triennale dell’attestato SOA
È stata rilevata la necessità di prorogare di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2014) l’incremento della tolleranza nella revisione triennale dell’attestazione SOA, introdotta dall’art. 1, c. 3, del DL 73/2012 convertito dalla L. 119/2012, stante la perdurante situazione di crisi che ha determinato una significativa contrazione dei fatturati delle imprese impegnate nel settore delle costruzioni.
In questo modo, le imprese interessate, in attesa di una futura ripresa economica non perderebbero la possibilità di partecipare alle gare d’appalto per gli stessi importi di qualificazione e le stesse categorie in cui sono attestate.
– Piccola mobilità
E’ stato proposto di prorogare fino al 31 dicembre 2014 il termine per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all’art. 4 del DL 148/1993 convertito dalla L. 236/1993.
Tale proroga consentirebbe ai lavoratori iscritti di usufruire dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, c. 2 e dall’art. 25, c. 9 della L. 223/1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2014, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.
– Patto di stabilità interno
E’ stata evidenziata la necessità di differire dal 30 giugno 2014 al 31 agosto 2014 il termine per l’utilizzo dell’allentamento del Patto di stabilità interno degli enti locali previsto dall’art. 1, c. 535 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
Tale proroga si rende necessaria a seguito del differimento di 2 mesi (dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014) del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, operato con decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013.
La Legge di stabilità per il 2014 fissava, infatti, un obiettivo di utilizzo dell’allentamento del patto di stabilità interno, volto a favorire la realizzazione di nuovi investimenti, nei sei mesi successivi all’approvazione del bilancio, il cui termine era fissato inizialmente al 31 dicembre 2013. In un contesto in cui il termine di approvazione dei bilanci è stato differito di due mesi appare opportuno differire anche il termine per l’utilizzo dell’allentamento del Patto.
– Produzione di energia da fonti rinnovabili
E’ stata segnalata l’importanza di prorogare di un anno l’entrata in vigore degli obblighi di integrazione di energia prodotta da fonti rinnovabili per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, fissati dall’Allegato 3 del D.Lgs 28/2011.
In particolare, per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante la cui richiesta del pertinente titolo edilizio sia stata presentata fino al 31 dicembre 2013, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. A partire dal 1° gennaio 2014, quest’ultima quota è incrementata al 35%. Similmente, a partire da 1° gennaio 2014 è anche incrementata la potenza elettrica degli impianti a fonti rinnovabili che devono essere installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze.
La proroga di un anno dell’entrata in vigore dei suddetti nuovi valori si rende necessaria in considerazione del fatto che il quadro normativo di dettaglio delle prescrizioni inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili in ambito edilizio non è ancora completo, anzi è in via di evoluzione.
Infatti, il recente DL 63/2013 convertito dalla L. 90/2013, che recepisce la nuova direttiva europea sul rendimento energetico nell’edilizia, ha introdotto nell’ordinamento nazionale il concetto di “edificio a energia quasi zero”, con cui si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta in situ, rimandando tuttavia a un prossimo decreto la determinazione dei requisiti specifici degli edifici a energia quasi zero e, di conseguenza, anche la quantità minima di energia da fonti rinnovabili. E’ opportuno, pertanto, attendere la pubblicazione di tale decreto, prevista nel 2014.
Le proposte dell`ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.