Ammessa la detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria, che comporti lo spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto all’area di sedime originaria.
Lo precisa una
risposta del Ministero dell’economia e finanze ad un’interrogazione parlamentare formulata nel corso del
question time del 22 gennaio 2014 presso la Commissione VI (Finanze) della Camera
[1], avente ad oggetto la possibilità che, nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, il fabbricato venisse spostato lievemente rispetto all’area di sedime originaria.
La pronuncia appare di particolare interesse per il settore delle costruzioni perché tiene conto della nuova nozione urbanistica di “ristrutturazione edilizia”
[2], contenuta nell’art.3, co.1, lett.
d, del D.P.R. 380/2001 (cd. “
Testo unico dell’edilizia”)
[3] nella quale ora rientrano, tra gli altri, anche gli interventi consistenti nella «
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria».
Come noto, infatti, è stato eliminato il riferimento al rispetto della “sagoma” dell’edificio in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Quindi, la nuova disposizione non richiede più, nell’ambito di lavori di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della sagoma originaria dell’edificio, ferma restando la qualifica dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” in costanza di volumetria
[4].
La predetta modifica normativa si riflette sia sul regime applicabile ai fini delle detrazioni per il recupero (cd. “50%”) e l’efficientamento energetico (cd. “65%”)
[5] degli immobili, sia sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni dipendenti da contratti d’appalto relative gli interventi edilizi
[6].
Sotto tale profilo, si ricorda, infatti, che entrambe le detrazioni si applicano agli interventi eseguiti su “edifici esistenti” (ossia, tra l’altro, in caso di “ristrutturazione”), mentre sono escluse per i lavori di “nuova costruzione”.
Ciò vale anche ai fini IVA, per la quale viene riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota ridotta al 10% per l’esecuzione degli interventi edilizi individuati nel medesimo art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001, nella sua nuova formulazione introdotta dal “Decreto Fare”.
Alla luce della nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, nella citata risposta all’interrogazione n.5-01866, il
Ministero dell’economia e finanze[7],
chiarisce che, in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, l’
eliminazione, dalla predetta categoria di intervento edilizio, del
riferimento alla
sagoma[8],
consente, sul piano urbanistico, lo
spostamento «di lieve entità» del fabbricato in
fase di
ricostruzione, rispetto all’area di sedime originaria.
Di conseguenza, dal predetto chiarimento si evince che:
– nella nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della volumetria e variazione della sagoma dell’edificio;
– la variazione della sagoma può consistere anche nello spostamento «di lieve entità» in fase di ricostruzione del fabbricato;
– sotto il profilo fiscale, per la
demolizione e
ricostruzione, in costanza di volumetria e
con leggero spostamento del fabbricato,
è applicabile la
detrazione IRPEF “potenziata”
del 50% per le ristrutturazioni edilizie
[9].
Il citato orientamento dell’Amministrazione finanziaria assume particolare importanza perché, tenendo conto dell’evoluzione normativa avvenuta sul piano urbanistico, ammette, in relazione ad interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria, un ampliamento delle fattispecie fin’ora agevolabili ai fini della detrazione del 50% per il recupero edilizio:
– in modo espresso, in presenza di variazione della sagoma consistente nel leggero spostamento del fabbricato rispetto all’originaria area di sedime;
– indirettamente, per tutte le altre ipotesi riferite alla variazione della sagoma.
Nello stesso ambito, si ricorda che, con riferimento all’
applicabilità della
detrazione del
65% per la
riqualificazione energetica degli edifici, anche l’ENEA, in risposta ad una propria faq (n.68-
bis)
[10], ha riconosciuto l’applicabilità del beneficio nell’ipotesi di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione dell’immobile, con variazione della sagoma, ed il mantenimento della volumetria preesistente
[11].
In sostanza, alla luce del nuovo assetto normativo, l’ENEA ammette un allargamento dell’ambito applicativo della detrazione del 65%, tenuto conto che i medesimi interventi, prima qualificati urbanisticamente come “nuova costruzione”, ora rientrano nella nozione di “ristrutturazione”.
In conclusione, la nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” comporta un’estensione dell’ambito applicativo:
– della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie;
– della detrazione del 65% per il risparmio energetico;
– dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relative ad interventi di recupero incisivo sugli immobili.
La citata interpretazione ministeriale consente, altresì, di superare i chiarimenti, da ultimo, forniti dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 4/E/2011, laddove escludeva l’applicabilità delle detrazioni del 36% (oggi 50%) e 55% (oggi 65%) in presenza di lavori di ristrutturazione comportanti la variazione della sagoma dell’edificio originario.
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[1]Interrogazione n.5-01866 a firma dell’On.le Gebhard (Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche). La risposta è stata fornita dal Sottosegretario all’economia e finanze Baretta.
[3] D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“
Testo unico dell’edilizia”)
art. 3 – Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
(omissis)
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
(omissis)
[4] Fino al 20 agosto 2013, invece, la demolizione e ricostruzione di un immobile veniva considerata come “ristrutturazione edilizia” nella sola ipotesi in cui, oltre alla volumetria, rimanesse invariata anche la sagoma del fabbricato (cd. “ricostruzione fedele”).
Diversamente, fino a tale data, la variazione della sagoma dell’edificio, nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, configurava una “nuova costruzione”.
[5]Disciplinate dagli artt.14 e 16 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, che contengono la proroga delle agevolazioni potenziate per il biennio 2014-2015.
[6] Ai sensi del n.127-
quaterdecies della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
[7] Di concerto con il Ministero delle infrastrutture, competente in materia urbanistica.
[8]Infatti, richiamando la definizione di “sagoma” contenuta in diverse pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato e Corte Costituzionale) il Ministero specifica che in tale concetto rientra anche il perimetro del fabbricato, considerato in senso verticale ed orizzontale, ossia l’ “area di sedime”, oltre all’ «
intera conformazione planivolumetrica della costruzione».
[10]Le faq relative all’applicabilità della detrazione per la riqualificazione energetica sono disponibili sul sito internet dell’ENEA, www.acs.enea.it.
[11]Cfr. ANCE “Nuova nozione di ristrutturazione – Effetti su detrazioni (65%-50%) ed IVA” – ID n.14466 del 14 gennaio 2014.
[12] Cfr. la C.M. 36/E/2007.
14707-risposta MEF a un’interrogazione parlamentare ALL1.pdfApri