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Disponibile sul portale informatico dell'Inail il nuovo modulo OT 24 che dovrà essere inviato entro il 28 febbraio 2014 dalle imprese che, avendo eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro, intendono ottenere una riduzione del premio

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Oscillazione per prevenzione – Nuovo modello (OT24)

23 Gennaio 2014
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Sul portale informatico dell’Inail è disponibile il nuovo modello OT24 (oscillazione per prevenzione), di cui si allega copia, che consente alle imprese, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa.

Tale riduzione, come noto, è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come di seguito rappresentata:

lavoratori-anno         riduzione
fino a 10                         30%
da 11 a  50                     23%
da 51 a  100                   18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%

Per usufruire della riduzione, le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (c.d. pre-requisiti).
 

L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online entro il 28 febbraio 2014.

L’oscillazione per prevenzione, rientrando tra i benefici normativi e contributivi previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007, si ricorda, non può prescindere dal possesso dei seguenti requisiti:

• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;

• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);

• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

 

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi che consentano il raggiungimento del punteggio soglia minimo pari a 100.

Ad eccezione degli interventi c.d. particolarmente rilevanti, per i quali sono attribuiti 100 punti, gli altri devono interessare almeno due diverse sezioni del modello OT24.

Tra le novità contenute nel nuovo modello 2014, si richiama l’attenzione sulla sezione denominata “Gestione delle emergenze – protezione da sismi e altre calamità naturali”.

In tale ambito, gli interventi di interesse ai fini della riduzione del premio sono di quattro diverse tipologie:

– Intervento 1 – L’azienda, ove sono occupati meno di 10 lavoratori, dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone del piano di emergenza e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di almeno una prova che abbia coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove.

– Intervento 2 – L’azienda ha identificato, oltre all’emergenza incendio, ulteriori scenari di emergenza applicabili (eventi sismici o altre calamità naturali) e ha redatto gli specifici piani di gestione. Per ogni diverso scenario di emergenza, ha effettuato la relativa prova almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di un piano di emergenza che includa la gestione delle emergenze relative ad almeno due scenari oltre a quello di incendio (eventi sismici o altre calamità naturali) e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione delle relative prove che abbiano coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono riportare la data e l’esito delle prove.

– Intervento 3 – Il datore di lavoro ha effettuato la prova di evacuazione coordinandosi con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di prove di evacuazione riguardanti i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale, condotte in collaborazione con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. Il verbale deve riportare la data e l’esito della prova.

– Intervento 4 – Il datore di lavoro ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di interventi formativi e informativi riguardanti gli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. Gli elementi devono riportare la data di svolgimento e fornire prova del coinvolgimento dei lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale.

Per quanto non contenuto nella presente comunicazione, si fa rinvio alla “Guida alla compilazione”, pubblicata sul portale informatico dell’Istituto.
 

14624-Modello OT24.pdfApri
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