CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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Decreto-legge n. 126 del 31 ottobre 2013 recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio” (DDL 1906/C).
L’Aula ha stabilito di non procedere oltre nell’esame, in seconda lettura, del provvedimento in oggetto, stante la decisione del Governo di rinunciare alla sua conversione in legge.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 49/2013.
Il decreto legge nella settimana di riferimento era stato approvato dalla Commissione Bilancio (vedi dopo).
– DDL su “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (DDL 1542/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Viene ampliata la disposizione introdotta durante l’esame in Commissione sulla costituzione di città metropolitane da parte delle Regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Al riguardo, viene chiarito che tali Regioni possono istituire le città metropolitane nei rispettivi capoluoghi di regione, nonché nelle province già all’uopo individuate come aree metropolitane dalle rispettive leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento 2.500 (nuova formulazione) a firma della Commissione
Comma aggiuntivo
Viene previsto, sulla base delle procedure di cui all’art. 133 della Costituzione, che nelle province – che sulla base dell’ultimo censimento hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti – possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l’iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti della provincia medesima. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.
Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno un milione cinquecentomila abitanti, si applicano le suddette procedure, a condizione che l’iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno trecentocinquantamila abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana.
Emendamento 2.500 (nuova formulazione) a firma della Commissione e subemendamento 0.2.502.9 (a firma di parlamentari)
Art.3
Viene modificata la disposizione sull’istituzione delle Città metropolitane prevedendo che in sede di prima applicazione le città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli sono costituite alla data di entrata in vigore del provvedimento, mentre la città di Reggio Calabria è istituita il 1° gennaio 2016 ovvero, comunque, entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
Emendamento 3.900 della Commissione
Art. 15
Viene modificata la norma concernente le funzioni fondamentali delle Province eliminando, in particolare, il riferimento – aggiunto durante l’esame in Commissione – alla difesa del suolo.
Vengono, inoltre, modificati i principi in base ai quali lo Stato e le Regioni secondo le rispettive competenze provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle espressamente indicate dal provvedimento.
Emendamento 15.900 della Commissione e 15.1000 della Commissione
Comma aggiuntivo
Viene chiarito che le funzioni fondamentali delle Province sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.
Emendamento 15.83 (testo modificato nel corso della seduta) a firma di parlamentari
Art. 23
Viene chiarito che su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito in Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione del provvedimento di riforma.
Emendamento 23.1002 della Commissione
Comma aggiuntivo
Viene chiarito che le disposizioni del provvedimento non modificano l’assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle Camere di commercio.
Emendamento 23.1001 della Commissione
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 46/2013.
Il provvedimento, in particolare, è finalizzato ad istituire e disciplinare l’ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, già previste dal Testo Unico degli enti Locali (D.Lgs 267/2000) e dalla Costituzione. Sulla città metropolitana di Roma viene dettata un’apposita disciplina.
Viene, altresì, introdotta una nuova normativa sulle province, a seguito del venir meno delle norme previgenti (contenute nei decreti-legge 201/2011 e 95/2012) dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (con sentenza 220/2013). Si tratta, come chiarito nella Relazione illustrativa al provvedimento, di norme transitorie in vista della soppressione di tali enti prevista dal disegno di legge costituzionale, anch’esso di iniziativa governativa all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali della Camera (DDL 1543/C – esame non ancora iniziato).
Viene, inoltre definita una disciplina organica delle unioni di comuni con la finalità di pervenire a una normativa coerente e strutturata dell’istituto e riformato l’istituto della fusione di comuni per facilitarne l’accorpamento.
Il disegno di legge passa ora all’esame del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto-legge n. 126 del 31 ottobre 2013 recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio” (DDL 1906/C).
La Commissione Bilancio ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato trasmesso all’esame dell’Aula.