La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato la legittimità delle tariffe minime riconosciute alle SOA cui compete attestare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori di lavori pubblici (Sezione IV, sentenza del 12.12.2013).
Si conclude così la vicenda nata dall’iniziativa di SOA nazionale costruttori che nel 2011 aveva presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un quesito riguardante l’abrogazione dell’obbligatorietà di tariffe fisse o minime per l’attestazione, che potevano essere considerate in contrasto con i meccanismi concorrenziali.
Il passo successivo della SOA era stato di comunicare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che la stessa avrebbe offerto alle imprese clienti uno sconto sui corrispettivi.
Sull’opposizione dell’Autorità si erano pronunciati i giudici amministrativi che, dopo un iniziale assenso alla derogabilità delle tariffe minime, avevano ritenuto, in sede di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, di dover interessare la Corte di Giustizia Europea, la quale si sarebbe espressa sull’eventuale contrasto tra il sistema tariffario previsto D.P.R. n. 207/2010 e i principi comunitari volti alla tutela della libera concorrenza (cfr. Sentenza parziale, con ordinanza, n. 4905 del 4.7.2012, adottata dal Consiglio di Stato, VI^ Sezione).
La riposta della Corte è stata chiara: “Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori”.
Inoltre, la Corte rileva che una certa limitazione della possibilità di negoziare i prezzi dei servizi con i clienti è idonea a rafforzare l’indipendenza delle SOA rispetto agli interessi particolari dei loro stessi clienti. Peraltro, la fissazione di tariffe minime è volta ad assicurare la buona qualità della qualificazione ed è coerente con la realizzazione dell’obiettivo della tutela dei destinatari dei servizi stessi.
Sotto questo profilo, la soluzione del giudice comunitario appare coerente con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, la quale ha, da ultimo, evidenziato la necessità di eliminare per le SOA ogni possibile contesto idoneo a facilitare pratiche anticoncorrenziali di per sé pregiudizievoli dell’indipendenza di giudizio (decisione n. 94/2013 del 20/05/2013, in tema di giudizio per conflitto di attribuzione tra enti).
Le SOA, infatti, rilasciano attestati in cambio di un corrispettivo ed esclusivamente in base alla domanda reale di un mercato relativamente ristretto (oltre che in profonda crisi), assumendo a proprio carico i rischi finanziari connessi all’esercizio di tale attività (cfr. in tal senso, sentenza del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C 35/96, Racc. pag. I 3851, punto 37).
Va sottolineato, peraltro, che non tutto rimane immutato poiché secondo la Corte spetterebbe “…al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo“.
Pertanto, spetterà quindi, in ultimo, al Consiglio di Stato valutare l’adeguatezza dell’attuale sistema tariffario delle SOA.
Lo stesso giudice amministrativo che nella sentenza di rinvio alla Corte di Giustizia ha già chiarito che “l’imparzialità della funzione pubblica di certificazione ha come duplice espressione l’indipendenza dell’organismo attestatore e la non discriminatorietà dei costi per l’utenza”.
A fronte di un quadro economico negativo, quest’ultima riflessione appare più che significativa.
In questo contesto, stante il periodo di crisi economica in cui versano le imprese, va osservato che è auspicabile, in prospettiva, procedere ad una riduzione delle tariffe, soprattutto in caso di variazioni minime dell’attestato SOA, che dovrebbero essere pari ad un importo minimo unico per tutte le attestazioni.
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