L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 136/2013 recante “disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” (
DDL 1885/C – Relatore On. Alessandro Bratti del Gruppo parlamentare PD), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Ambiente.
Tra le principali novità si segnalano le seguenti:
–Con riferimento alla disposizione del testo sul programma straordinario di interventi finalizzati alla tutela, sicurezza e bonifica dei siti in Campania, predisposto dalla Commissione appositamente costituita, viene precisato che le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.
-Viene previsto che tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica sono individuate anche le società partecipate dalla Regione che operano in tali ambiti.
-Viene previsto che il Cipe, a cui periodicamente è tenuta a riferire la predetta Commissione, trasmette al Parlamento una relazione semestrale avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti, nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili.
-Viene prevista l’integrazione delle risorse, per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del programma straordinario e urgente di interventi di bonifica dei siti in Campania, con quelle finalizzate allo scopo nell’ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la Regione Campania e con quelle, relative alla medesima regione, rinvenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, come determinate con la delibera CIPE prevista dall’articolo 1, comma 8, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014).
-Viene previsto che una quota del Fondo unico giustizia, che concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e bonifica della regione Campania, è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell’emanazione di sentenze definitive o dell’applicazione di misure di prevenzione nell’ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione di talune fattispecie di reato (traffico illecito di rifiuti) commesse nel territorio della regione Campania
–Vengono introdotte disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate. In particolare, viene individuato nel Prefetto di Napoli l’organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nell’erogazione di provvidenze connesse all’attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate della regione Campania.
Viene stabilito che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono, altresì, effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal Codice antimafia (DPR 252/1998).
Viene, inoltre, prevista, ai fini dell’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici, la tracciabilità dei flussi finanziari e la costituzione presso la Prefettura di Napoli di elenchi di fornitori e prestatoti di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori.
-Viene integrata la norma del testo sui commissari per il dissesto idrogeologico, modificando il comma 1 dell’art. 17 del D.L. 195/2009 e disponendo, così, la riduzione da 6 a 5 anni del termine – decorrente dall’entrata in vigore del medesimo provvedimento – entro il quale possono essere nominati commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.
Con altra modifica viene disposto che i soggetti di cui possono avvalersi i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, per l’esecuzione di una serie di attività connesse a lavori, servizi e forniture, non siano indicati dalla norma (come originariamente dal testo) ma siano individuati dai decreti di nomina dei commissari medesimi.
-Viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2015, i Presidenti delle regioni subentrano ai commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all’art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (stabilità 2014), al fine di rifinalizzarle alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento; garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative; possono avvalersi, per una serie di attività relative a lavori, servizi e forniture degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell’ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto.
Si prevede, inoltre, che le spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse delle contabilità speciali loro trasferite per fronteggiare il dissesto idrogeologico siano escluse dal patto di stabilità interno
–Viene modificata la norma del testo, sul reato di combustione illecita dei rifiuti (art. 256-bis del Dlgs 152/2006), prevedendo, in particolare, per chi commette il predetto reato, l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, del risarcimento del danno e del pagamento, anche in via di regresso, delle spese relative per la bonifica.
Viene, altresì, prevista la responsabilità, anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza, a carico del titolare dell’impresa o del responsabile dell’attività, sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano, anche, le sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del Dlgs 231/2001.
Vengono, inoltre, estese le sanzioni previste dall’articolo 256-bis del d.lgs. 152/2006 anche alle condotte di reato di cui agli articoli 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) del medesimo decreto legislativo, ove finalizzate alla successiva combustione illecita dei rifiuti.
-Viene modificata la norma del testo sull’obbligo informativo per il pubblico ministero sui terreni contaminati, per specificare che, nelle more del processo penale, i procedimenti di competenza dei Ministeri dell’ambiente, della salute o delle politiche agricole e alimentari, o delle Regioni, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti per i quali procede l’autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti alcuni ordini del giorno tra cui:
– 9/1885-A/37 (a firma dell’On. Zolezzidel Gruppo M5S) che impegna il Governo, in particolare, a “predisporre misure di defiscalizzazione per le opere di bonifica, di riconversione energetica in edilizia (ad esempio con la defiscalizzazione al 75% degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e mobilità sostenibile per le aree SIN”.
Il decreto legge, che scade l’8 febbraio p.v., passa ora alla seconda lettura del Senato.
Si allega l’ordine del giorno accolto.
14766-Ordine del giorno accolto.pdfApri