La decisione di “parcellizzare” un’area a fini di pianificazione se risponde a possibili esigenze di chiarezza espositiva dello strumento, non può determinare una modificazione del carattere unitario del territorio materialmente considerato sotto gli aspetti geografici, paesaggistici, culturali.
E’ questa una delle motivazioni con le quali il Consiglio di Stato con sentenza del 9 gennaio 2014, n. 36 ha respinto l’appello proposto da una società per la riforma di una sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna (n. 00091/2012) relativa ad una controversia riguardante l’esclusione della Valutazione di Impatto Ambientale su un intervento articolato in diversi piani di lottizzazione.
Nel caso di specie si trattava di un progetto di intervento edilizio con finalità turistico-alberghiera articolato in cinque distinti piani di lottizzazione nell’ambito di sei dei nove subcomparti in cui era stato suddiviso il territorio e sul quale era stata esclusa la necessità di sottoposizione a VIA valutando singolarmente ciascun sub-comparto anziché l’unitarietà dell’intervento.
In particolare il Consiglio di Stato ha richiamato sia la giurisprudenza comunitaria con la quale è stato affermato che “la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale “(sentenze 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 76, e Abraham e a., cit., punto 27); sia la la giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di affermare che “per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).
Secondo il Consiglio di Stato “la finalità della normativa di tutela dell’ambiente (e per essa, la valutazione di impatto ambientale) è quella di preservare il dalla compromissione derivante da un nuovo intervento” e quindi “la verifica della sussistenza (o meno) di un possibile equilibrio tra nuova edificazione e ambiente preesistente, non può che essere effettuata unitariamente, con riferimento ad una zona che si caratterizza per una sua complessiva ed unitaria “comprensione”, in ragione di coordinate geografiche, paesaggistiche, culturali” .
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2014, n. 36