Il Ministero del lavoro chiarisce che in caso di lavoro straordinario pagato "fuori busta" trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge n. 4/53 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al d.lgs. n. 66/2003.
Nell’ipotesi di lavoro straordinario pagato “fuori busta” debbono applicarsi, in via prioritaria, le sanzioni previste dalla legge n. 4/1953 (art. 5) e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al d.lgs. n. 66/2003 (art. 18-bis, comma 6).
E’ quanto chiarito dal Ministero del lavoro, con la nota n. 2642 del 6 febbraio 2014.
Il dicastero precisa che, in fase di ordinanza di ingiunzione, per la violazione del datore di lavoro di retribuire un lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (c.d. “fuori busta”) trovano applicazione, innanzitutto, gli artt. 1 e 3 della legge n. 4/1953, secondo cui il prospetto di paga, da consegnare contestualmente alla retribuzione, deve riportare tutti gli elementi che, comunque, compongono la retribuzione stessa, nonché, distintamente, le singole trattenute.
Tale norma, infatti, risulta prevalente su quella di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 66/2003, per la quale il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro, poichè la sua inosservanza integra una condotta illecita da ritenersi più grave.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.