SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 150 del 30 dicembre 2013 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (DDL 1214/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 9
Vengono prorogati di un anno i termini, di cui all’art. 38 del D.Lgs 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nei medesimi territori.
Emendamento 9.34 (testo 2) del Relatore
Il provvedimento dispone la proroga di termini legislativi in scadenza in materia, tra l’altro, di infrastrutture e trasporti, lavoro, economia e finanza, di ambiente ed energia.
Il decreto legge che scade il 28 febbraio 2014, nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione referente (vedi dopo).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 150 del 30 dicembre 2013 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (DDL 1214/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Viene fissato al 1° maggio 2014 il termine di efficacia della proroga di un anno della cessazione dell’ufficio del commissario ad acta per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, salvo che le Commissioni parlamentari, prima di tale data, si esprimano favorevolmente sul rendiconto dell’attività svolta che il commissario ad acta è tenuto a presentare.
Emendamento 2.4 (testo corretto) a firma di parlamentari
Art. 3, comma aggiuntivo
Viene ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014 il termine di cui all’articolo 23, c. 5, del DL 201/2011 a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Emendamento 3.8 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 4
È stata prorogata, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, l’incremento della tolleranza (dal 25% al 50%) nella revisione triennale dell’attestazione SOA, introdotta dall’art. 1, c. 3, del DL 73/2012 convertito dalla L. 119/2012.
Emendamento 4.6 (testo 2) del Relatore
Viene innalzata da sei a dodici mesi la proroga, contenuta nel testo del decreto, dei termini in materia di impianti funiviari di cui si prevede l’ammodernamento, estendendola anche agli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamenti identici 4.21 (testo 2) e 4.22 (testo 2) a firma di parlamentari
Viene differito al 31 dicembre 2016 il termine di cui all’art. 12, c. 7-9, del DL 83/20124 per la ratifica dei contratti di programma volti a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Emendamento 4.34 (testo corretto) a firma di parlamentari
Vengono prorogati di un anno i termini di applicazione degli obblighi di integrazione di energia prodotta da fonti rinnovabili per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, fissati dall’Allegato 3 del D.Lgs 28/2011.
In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2014 il termine entro cui gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Non più dal 1° gennaio 2014 quindi, bensì a partire dal 1° gennaio 2015 (e fino al 31 dicembre 2016) occorrerà realizzare impianti tali da garantire il contemporaneo rispetto del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Allo stesso modo, è rinviato al 1° gennaio 2015 l’incremento del 23% della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze.
Emendamento 4.0.2 a firma di parlamentari
Art. 8
Viene disposta la proroga al 2014 del periodo di efficacia della norma di cui all’art. 70, comma 1, del D.Lgs 276/2003 che amplia l’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro accessorio.
Emendamenti identici 8.22 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.24 (testo 2) e 8.25 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 9
Viene differita dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d’appalto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
Emendamento 9.72 a firma di parlamentari
Art. 11
Viene integrata la disposizione in materia di turismo con la previsione che un decreto del Ministro dell’Interno aggiornerà le regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al DM 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti.
Emendamenti identici 11.1 (testo 2) e 11.2 (testo 2) a firma di parlamentari
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato dall’Aula.
– DDL su Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (DDL 1058/S).
La Commissione Finanze ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Nell’ambito delle finalità dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare per la revisione del catasto dei fabbricati viene precisato che la previsione di un regime fiscale agevolato deve avvenire per incentivare la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.
Emendamento 2.100 del Relatore
Art. 10
In merito ai criteri direttivi dei decreti legislativi per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente e l’accrescimento dell’efficienza nell’esercizio dei poteri di riscossione viene previsto, oltre alla revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente, anche l’eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Emendamento 10.3 (testo 2) a firma di parlamentari
Il testo contiene disposizioni di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale relative, tra l’altro, alla revisione del catasto dei fabbricati; prevedendo, in particolare, la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria mediante un processo estimativo che utilizza il metro quadrato come consistenza, anziché i vani, specificando i criteri di calcolo della superficie dell’unità immobiliare.
Viene previsto, altresì: il monitoraggio dell’evasione fiscale; la revisione del sistema sanzionatorio, nonché del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali; la revisione dell’imposizione sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo; la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta; la razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette; norme di fiscalità energetica e ambientale.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.