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Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 aprile il DM Infrastrutture del 24 aprile scorso, recante l’individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione

Archivio, Opere pubbliche

Appalti pubblici: pubblicato il DM sulle categorie specialistiche

29 Aprile 2014
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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasposti ha finalmente colmato il vuoto normativo determinato per gli appalti pubblici di lavori dal D.P.R. 30 ottobre 2013 (D.M. 24 aprile 2014, in Gazzetta ufficiale del 26/04/2014 n. 96).
 
E’, infatti, in vigore dal 27 aprile il decreto sulle lavorazioni specialistiche con cui è stata data attuazione alla delega prevista dall’articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, che rimetteva al Ministero l’individuazione dell’elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria e, tra di esse, quelle c.d. superspecialistiche (o s.i.o.s.).
 
Il tutto ha tratto origine, come noto, dal ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha annullato le norme del Regolamento sugli appalti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che obbligavano l’aggiudicatario a ricorrere a soggetti qualificati (anche in ATI) per l’esecuzione delle opere scorporabili previste nell’appalto, laddove sprovvisti della relativa qualificazione (cfr. News Ance n. 13947 del 2 dicembre 2013).
 
Su tali premesse, il decreto in commento ha ridotto il numero di categorie a qualificazione obbligatoria, individuando 24 categorie specialistiche (OS  2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28,  OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35), che si aggiungono alle 13 categorie di opere generali, per le quali è sempre prevista la qualificazione dell’esecutore.
 
Il totale delle categorie non eseguibili direttamente dall’aggiudicatario, non specificatamente qualificato, diventa così pari a 37, ossia 9 categorie in meno rispetto alle 46 previste nella tabella sinottica del Regolamento (allegato A).
 
Salgono, pertanto, a 15, il numero delle categorie previste a qualificazione non obbligatoria e, tra queste, compaiono per la prima volta quelle appartenenti ai settori esclusi, per i quali sono peraltro spesso previsti requisiti di qualificazione ulteriori rispetto all’attestazione SOA, essendo  eseguiti per grandi aziende che dispongono di specifici albi.
 
L’elenco delle categorie a qualificazione non obbligatoria, che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti, è il seguente: OS 9 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico), OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili), OS 15 (Pulizia di acquemarine, lacustri, fluviali), OS16 (Impianti per centrali produzione energia elettrica), OS 17 (Linee telefoniche ed impianti di telefonia), OS 19 (Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissioni), OS 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), OS27 (Impianti per la trazione elettrica), OS29 (Armamento ferroviario) e OS31 (Impianti per la mobilità sospesa).
 
Per quanto riguarda le categorie superspecialistiche, ai sensi del decreto in esame, sono individuate 14 categorie generali e speciali (sulle 24 originarie) per le quali è, tra l’altro, necessario il ricorso all’ATI obbligatoria, qualora l’appaltatore non sia specificatamente qualificato e l’importo della categoria scorporabile superspecialistica superi 15% dell’appalto.
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice e 107, comma 2, del Regolamento rientrano nel suddetto novero le seguenti categorie appartenetti a quattro macro blocchi: OS 2-A, OS 2-B e OS 25 per i beni culturali; OS 11, OS 12-A, OS 13, 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32 per la sicurezza strutturale e delle infrastrutture; OG 11, OS 4 e OS 30 per la sicurezza impiantistica; OS 14 per il ciclo dei rifiuti.
 
Da notare che la categoria OS 32 fa il doppio salto in avanti, non essendo nella precedente elencazione neppure a qualificazione obbligatoria. Escono, invece, dall’elenco delle superspecialistiche le seguenti categorie: OG 12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), OS3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (Impianti pneumatici e antintrusione), OS8 (Opere di impermeabilizzazione), OS20-A (Rilevamenti topografici), OS20-B (Indagini geognostiche), OS 28 (Impianti termici e di condizionamento) e OS34 (Sistema antirumore per infrastrutture di mobilità).
 
Doppio passo indietro compiono, invece, le già citate OS 22, OS27, OS29 che, come visto, non sono più neppure previste tra le categorie a qualificazione obbligatoria.
 
Riguardo all’applicazione della norma, il decreto prevede che il nuovo elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria (e quello delle superspecialistiche) si applichi alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entra in vigore della norma, nonché alle procedure in cui, alla medesima data,  non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
 
Il termine finale di efficacia del decreto corrisponde, invece, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive a quelle annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, che dovranno essere adottate  entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 47/2014 (come stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto legge).

15997-DM Infrastrutture 24 aprile 2014.pdfApri

15997-Allegato DM Specialistiche.pdfApri
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