L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 74/2014 recante “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” (DDL 2365/C – Relatore l’On. Alessandro Bratti del Gruppo PD), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Ambiente.
Tra le principali novità si segnalano le seguenti:
– Viene ampliato l’ambito di applicazione delle norme del testo, sugli interventi di ricostruzione nei territori emiliani colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eventi alluvionali del 2014, disponendo che le stesse si applichino anche ai territori dei Comuni della Provincia di Modena colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 (ivi comprese alcune frazioni specificatamente elencate), nonché ai territori dei Comuni delle Province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza;
– viene previsto che, per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al provvedimento, non si tenga conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi e riconosciuti quali infortuni sul lavoro, ai fini del calcolo dei tassi per andamento infortunistico, nonché dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 128, della L. 147/2013;
– viene prevista la trasmissione annuale al Parlamento, da parte del Presidente della Regione, di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’utilizzo delle risorse stanziate;
– viene previsto per i contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici, di cui al DL 74/2012, convertito dalla L 122/2012, la proroga di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, dei termini per adibire un immobile ad abitazione principale, al fine di beneficiare della riduzione dell’aliquota della tassa di registro e della detrazione sui mutui, di cui alla lettera a) della nota II bis), all’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, in materia di imposta di registro, e alla lettera b) dell’art. 15 del DPR n. 917 del 1986, in materia di detrazioni per oneri dalle imposte sui redditi;
– viene previsto, per i soggetti che hanno sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al provvedimento, nonché nei comuni della Provincia di Modena e di Bologna, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati da eccezionali eventi atmosferici il 30 aprile 2014 – per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza – che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ai predetti eventi, indipendentemente dalle relative modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
– viene previsto che al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell’alluvione del 17 gennaio 2014 concorrano le risorse già stanziate, ai sensi dell’articolo 15 del DL 74/2012 convertito dalla L 122/2012;
– a modifica del comma 5-septies, dell’art. 5 della L 225/1992, viene previsto, in particolare, che dal 1° gennaio 2015 il Ministero dell’economia e delle finanze effettua direttamente il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, e provvede al pagamento del residuo debito, mediante utilizzo delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio del medesimo Ministero. L’individuazione dei mutui e dei prestiti in questione è demandata ad un apposito D.P.C.M., da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento;
– viene prevista, per i soggetti che hanno contratto finanziamenti agevolati, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del DL 4/2014, convertito dalla L 50/2014, la possibilità di richiedere una sospensione del pagamento fino a 12 mesi per la restituzione del debito per quota capitale con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. E’, altresì, prevista la copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali, di cui all’art. 2, comma 6, del DL 74/2012, convertito dalla L 122/2012;
– viene previsto per l’anno 2014 l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute, dai Comuni indicati dal provvedimento, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi calamitosi per un importo massimo complessivo nell’anno 2014 di 5 milioni di euro;
– con riferimento alla norma del testo, che attribuisce al Commissario delegato per la ricostruzione la facoltà di delegare le proprie funzioni, ai Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, al Presidente della Provincia di Modena, nonché ai Presidenti della Provincia di Bologna (quest’ultima inserita nel corso dell’esame), viene specificato la necessità di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni delle risorse statali a favore dei privati, ai sensi dell’articolo 3 della L 136/2010;
– viene disposto che gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE (c.d. direttiva acque) e 2007/60/CE (c.d. direttiva alluvioni);
– con riferimento alla norma del testo che demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, l’autorizzazione di contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari – la cui abitazione principale in conseguenza dell’evento alluvionale sia stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali – viene precisato che deve essere comunque garantito il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
– viene consentito l’utilizzo delle somme iscritte nei bilanci delle Regioni – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e provenienti dall’accertamento di economie connesse all’attuazione degli interventi per gli eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002 – per assicurare l’avvio gli interventi relativi agli eventi calamitosi, per i quali, nel corso dell’anno 2014, sia disposto il rientro nella gestione ordinaria. A tal fine le Regioni possono far confluire le predette somme nelle contabilità speciali specificamente istituite integrando le risorse stanziate dal Fondo per le emergenze nazionali;
– al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L 225/1992, riducendo in tal modo l’impiego del Fondo per le emergenze nazionali, viene prevista l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato a definire i criteri e le modalità con cui ripartire le risorse economiche, quale co-finanziamento statale, necessarie ad assicurare l’efficienza e l’attività del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico istituito dall’articolo 3-bis della L 225/1992. Questo, con particolare riferimento alle attività afferenti la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-metereologica al suolo e della rete dei radar metereologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento;
– viene previsto che la convenzione tra i Commissari delegati e Fintecna, o altra società da questa interamente controllata, di cui all’art. 10, comma 14, del DL 83/2012, convertito dalla L 134/2012, applichi anche per gli anni 2015 e 2016, al fine di garantire alle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. E’ altresì prevista la copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali, di cui all’art. 2, comma 6, del DL 74/2012, entro il limite di 2 milioni di euro per ciascun anno.
Il decreto legge che scade l’11 luglio 2014, passa ora, alla seconda lettura del Senato.
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 19 maggio u.s.