Gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti “ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimento all’estero.” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della costituzione.
E’ quanto prevede il comma 4 dell’art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari ”pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 (in vigore dal 25 giugno 2014).
La disposizione prevista nell’ambito dell’art. 24 rubricato ”Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard” richiamando l’art. 117, secondo comma, lettere e), m), r) della Costituzione attribuisce agli accordi conclusi in sede di Conferenza Unificata una maggiore vincolatività. I loro contenuti dovranno essere considerati immediatamente applicabili e obbligatori e non rimessi ad una mera facoltà di attuazione.
Il precedente comma 3 del citato articolo 24 prevede che il Governo, le regioni e gli enti locali concludano in sede di Conferenza Unificata accordi per l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle specifiche normative regionali, per la presentazione di istanze, dichiarazione e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano gli stessi nei termini fissati dagli accordi.
Al riguardo è opportuno ricordare che anticipando la disposizione del decreto legge (vedi “
Modelli unici per l’edilizia: sancito l’accordo” del 16 giugno 2014) lo scorso 12 giugno è stato sancito
in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali l’accordo sull’adozione della modulistica della Segnalazione certificata di inizio attività e del permesso di costruire.
A seguito dell’art. 24, comma 4, del Decreto Legge i contenuti di tale accordo, costituendo livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed essendo rivolti alla tutela della concorrenza ed ad assicurare il coordinamento informativo statico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Come evidenziato nella relazione illustrativa del Decreto Legge “La norma, in coerenza con gli indirizzi della recente giurisprudenza costituzionale (C.Cost. n. 15/2010), identifica il modulo unificato e standardizzato come uno strumento indispensabile per realizzare l’effettivo coordinamento informativo statistico e informatico delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché per incentivare, semplificandone l’accesso, l’attrazione di investimenti dall’estero. Estende, inoltre, l’elaborazione di moduli unificati e standardizzati, attualmente stabilita per alcune discipline che intervengono in settori specifici, quali l’art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 227/2011, concernente la semplificazione degli oneri amministrativi in materia ambientale e l’art. 10, comma 3 del d.P.R. n. 59/2013, relativo all’autorizzazione unica ambientale. L’impiego di una modulistica unificata “quanto meno in ambito regionale delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti”, adottata tramite intese ed accordi in sede di conferenza unificata, “nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale” sono, altresì, espressamente previsti dall’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 160/2010, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l’operatività degli sportelli unici”.
L’articolo 24 del Decreto legge prevede, inoltre, che:
– Entro il 27 dicembre 2014 le amministrazioni statali che non vi abbiano ancora provveduto adottino con decreto, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini ed delle imprese;
– Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, previa intesa con la conferenza unificata, approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. L’Agenza prevede, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire per l’attuazione condivise delle misure di semplificazione contenute nel DL 5/2012. Mediante accordi ed intese presso la conferenza unificata è istituito un apposito Comitato interistituzionale.
Accanto alla standardizzazione della modulistica il decreto legge prevede ulteriori norme finalizzate alla razionalizzazione, informatizzazione e digitalizzazione del processo amministrativo e civile nonché ulteriori misure per lo snellimento degli stessi.
Tra queste si segnalano:
– Art. 18 Soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali amministrativi regionali – a decorrere dal 1 ottobre 2014 (ad eccezione di quella autonoma per la Provincia di Bolzano)
– Art. 38 Processo amministrativo digitale – entro il 25 agosto 2014 è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico;
– Art. 41 Misure per il contrasto all’abuso del processo – si prevede in via generale che nell’ambito delle spese di giudizio del processo amministrativo il giudice anche d’ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste;
– Art. 42 Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo – applicazione delle norme in tema di comunicazioni e notificazioni in via telematica anche al processo amministrativo;
– Art. 44 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali – le procedure del processo telematico per i procedimenti civili si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati dal 30 giugno 2014. Per quelli iniziati prima del 30 giugno 2014 le disposizioni si applicano dal 31 dicembre 2014.
Infine si segnalano alcune modifiche alla legge 56/2014 in materia di riforma delle Province e delle città metropolitane, tra cui:
– il riferimento al consiglio metropolitano, quale organo che approva lo statuto, è sostituito con il riferimento alla conferenza metropolitana, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
– l’elezione contestuale del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.
In allegato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90