
È possibile beneficiare del credito d’imposta Zes 2026 anche quando l’acquisto di un nuovo bene strumentale tramite leasing è stato effettuato prima dell’invio della comunicazione preventiva richiesta per accedere all’agevolazione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 169 del 3 settembre 2026, esaminando il caso di un’impresa che opera nel settore dell’edilizia privata e intende usufruire del credito d’imposta Zes per l’acquisto, tramite leasing, di un nuovo bene strumentale destinato alla propria struttura produttiva, ai sensi dell’articolo 16 del D.L. 124/2023, convertito dalla legge 162/2023 e successive modificazioni.
Nel caso esaminato, l’investimento – costituito dalla stipula del contratto di leasing e dalla consegna del bene – era stato effettuato nel febbraio 2026, quindi prima dell’apertura dei termini per la comunicazione preventiva, fissati dal 31 marzo al 31 maggio 2026. Tale comunicazione, insieme alla successiva comunicazione integrativa, deve essere presentata a pena di decadenza dal beneficio.
L’Agenzia delle Entrate ha dato parere positivo, sulla base sia della normativa nazionale sia di quella europea sugli aiuti di Stato. Il credito d’imposta Zes, infatti, è riconosciuto nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER).
Sul piano nazionale, il credito d’imposta è stato introdotto nel 2024 e successivamente prorogato senza interruzioni anche per il 2025 e per il triennio 2026-2028, da ultimo dall’articolo 1, comma 438, della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026). Tra gli investimenti agevolabili rientrano anche quelli realizzati tramite leasing, che si considerano effettuati secondo le ordinarie regole della competenza economica.
Anche la normativa europea risulta rispettata. Il cosiddetto “principio di incentivazione” previsto dal Gber (Regolamento generale di esenzione per categoria) stabilisce infatti che l’agevolazione può essere riconosciuta quando la disciplina nazionale che la prevede è entrata in vigore prima dell’avvio dell’investimento, individuato nella data del primo impegno vincolante che rende irreversibile l’investimento.
Nel caso esaminato, il requisito è soddisfatto perché sia la stipula del contratto di leasing, considerata il primo impegno vincolante, sia la consegna del bene sono avvenute nel febbraio 2026, quindi dopo l’entrata in vigore della proroga del credito d’imposta, decorrente dal 1° gennaio 2026.
Di conseguenza, il credito d’imposta Zes è riconosciuto per il 2026 anche se l’acquisizione del bene è avvenuta prima dell’invio della comunicazione preventiva.
Restano, naturalmente, da rispettare tutte le altre condizioni previste per l’applicazione dell’agevolazione, compreso l’invio della comunicazione integrativa entro il 17 gennaio 2027.
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