E’ consentito alle imprese utilizzare per la SOA anche solo una parte delle annualità fiscali comprese nell’ambito dell’arco temporale del decennio antecedente alla data di stipula del contratto di qualificazione.
Lo ha previsto il Comunicato del Presidente del 6 giugno 2014, che ha fornito alle SOA i criteri interpretativi relativi all’applicazione dell’art 253, comma 9-bis, del D.lgs. n. 163/2006 a seguito delle modifiche apportate, in ultimo, dalla Legge n. 98/2013.
In particolare, con quest’ultima riformulazione della disposizione in esame è stato previsto che, sino al 31 dicembre 2015, i requisiti della cifra d’affari, dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo, non facciano più riferimento “ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA”, ma “al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA”.
L’interpretazione dell’Autorità nasce da un approfondimento della ratio della norma che, nell’ottica del legislatore, ha voluto rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura economica in cui versa il paese.
L’Autorità ha, pertanto, ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso di consentire la possibilità di utilizzare le annualità fiscali, comprese nel decennio antecedente alla data di stipula del contratto di qualificazione, scegliendo il periodo documentabile da un minimo di cinque anni e sino ad un massimo di dieci anni; ciò ai fini della valutazione dei requisiti di cui all’art. 79, comma 1, lettere a), c) e d), del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento sui Contratti pubblici.
Tale possibilità non sussiste ovviamente per le imprese costituite da meno di cinque anni, per le quali la SOA computa tutte le annualità fiscali relative all’attività svolta, antecedenti la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione.
L’Autorità dà, altresì, atto che la norma citata non ha introdotto alcuna disposizione transitoria in merito alla valutazione dei parametri previsti dall’art. 80 del Regolamento per l’ottenimento dell’incremento convenzionale premiante (ICP) riferiti alle ultime annualità fiscali, nonché dei criteri stabiliti per l’effettuazione della verifica triennale di cui all’art. 77 del Regolamento.
A fronte di ciò, nel comunicato è chiarito che l’ICP deve essere riferito all’ultimo bilancio approvato e depositato per il calcolo dei due parametri del patrimonio netto e dell’indice di liquidità. Il terzo parametro, ossia l’indice di economicità, va valutato, invece, in relazione agli ultimi tre bilanci approvati e depositati.
Infine, sempre secondo l’Autorità, nulla cambia per la verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente che è effettuata per la verifica triennale con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria.
Il Comunicato giunto ormai all’alba di un nuovo quadro normativo per gli appalti pubblici, potrebbe permettere di valorizzare al massimo lo strumento dell’ICP, al fine di moltiplicare i requisiti economici e tecnici delle imprese che da anni operano in un settore in profonda crisi.
16734-Comunicato 6 giugno 2014.pdfApri