CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico” (DDL 224/C ed abb.)
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Lavoro.
Il testo contiene norme volte ad assicurare un intervento di salvaguardia nell’immediato, in attesa di interventi di carattere strutturale, a favore dei lavoratori in mobilità e cosiddetti esodati, apportando, in particolare, modifiche al DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011 (salva Italia)e al DL 216/2011, convertito dalla L.15/2012 (milleproroghe), finalizzate a correggere l’errore di quantificazione dei soggetti interessati.
Vengono previste, in particolare, modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico. Viene disposta, altresì, la trasmissione di una apposita relazione alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, sull’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori e alle risorse utilizzate, sulla base del monitoraggio effettuati dall’INPS.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all’Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione” (DDL 2299/C)
La Commissione Finanze, in prima lettura, in sede referente, ha proposto la reiezione del provvedimento in oggetto.
Art. 1
Viene disposta la soppressione dell’articolo 1 e, conseguentemente, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge, che prevedeva il subentro integrale della Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita presso l’Agenzia delle entrate, in tutti i diritti ed oneri relativi all’esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate.
Emendamento 1.1 a firma del Relatore
Il provvedimento con la proposta di reiezione passa ora all’esame dell’Aula.
– DDL su “Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario” (DDL 1752/C)
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sedereferente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo originario.
Art. 1
Con riferimento alla norma del testo, che prevede che il Ministro dello Sviluppo economico provveda a stabilire le regole per l’offerta di prestiti vitalizi ipotecari e a definire i casi e le formalità che comportino una riduzione del valore di mercato dell’immobile, tali da giustificare una richiesta di rimborso del finanziamento, viene disposto che il suddetto decreto sia adottato previa consultazione dell’Associazione Bancaria Italiana e delle Associazioni dei consumatori e sia, altresì, volto a garantire la trasparenza e la certezza dell’ammontare del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e delle spese dovute.
Emendamento 1.25 a firma di Parlamentari
Il testo istituisce una forma di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da una proprietà immobiliare residenziale e riservato a persone fisiche di età superiore a 65 anni.
Viene prevista, tra l’altro, la possibilità di rimborso integrale in un’unica soluzione del prestito, al verificarsi di alcuni eventi, salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e spese, su cui non si applica la capitalizzazione, prima del verificarsi dei suddetti eventi.
Alla scadenza del finanziamento, è rimessa agli eredi la scelta di estinguere il debito, provvedere alla vendita dell’immobile ipotecato o lasciare che lo venda la banca mutuataria.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
– DDL su “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (DDL 303/C)
La Commissione Agricoltura ha approvato, in prima lettura, in sedereferente, il provvedimento in oggetto, nel testo unificato adottato come testo base.
Il provvedimento è volto a promuovere l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme ai servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo nelle aree rurali o svantaggiate.
Viene, in particolare, disposto che i fabbricati o le porzioni di fabbricati, strumentali all’esercizio dell’agricoltura sociale, acquisiscano il requisito della ruralità e viene affidato alle Regioni il compito di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, ad uso degli imprenditori agricoli e destinato a tali attività, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
– Decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (DDL 2426/C).
Le Commissioni Cultura e Attività Produttive della Camera dei Deputati hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Il credito d’imposta, previsto dal testo, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, viene altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto dei predetti interventi.
Emendamento 1.57 (nuova formulazione) del Relatore
Vengono precisate le misure per garantire la pubblicità e la trasparenza delle erogazioni liberali ricevute prevedendo, in particolare, la creazione di un apposito portale, gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione in atto, alle risorse pubbliche assegnate per l’anno in corso, all’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.
Emendamento 1.20 (nuova formulazione) identico a 1.15 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 2
Con riferimento alle norme del testo sull’affidamento dei contratti pubblici, anche in deroga al Codice Appalti (d.lgs. 163/2006), per gli interventi di realizzazione del Grande Progetto Pompei, viene specificato che vengono fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
Con riferimento ai poteri del Direttore generale di progetto – a fronte della previsione del decreto legge che consente di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente – è stato introdotto un elenco di obblighi di cui lo stesso deve assicurare l’adempimento.
In particolare, viene disposto che il Direttore assicura che siano in ogni caso osservate, nell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, le seguenti disposizioni: pubblicazione dell’avviso di pre-informazione sui lavori, servizi e forniture che la stazione appaltate intende assegnare; formazione nei successivi 30 giorni dell’elenco delle imprese interessate in possesso dei requisiti di qualificazione necessari; formulazione degli inviti a presentare le offerte sulla base del predetto elenco; esclusione dall’elenco delle aziende che non hanno risposto all’invito; l’aggiudicazione dei contratti con possibilità di utilizzare in luogo del massimo ribasso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della media; possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell’elenco.
Viene, altresì, ridotta da 3,5 a 1,5 milioni di euro la soglia per il ricorso alla procedura negoziata, di cui all’art. 204 del Codice Appalti, nei lavori relativi al Progetto Pompei, nonché disposto – per assicurare la massima trasparenza della procedura – la pubblicazione nei web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande progetto Pompei delle lettere di invito, dell’elenco, del dettaglio delle offerte e degli esiti della gara.
Viene, inoltre, elevata dal 2% al 5% la misura della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 75 del Codice Appalti.
Sono state, invece, soppresse le disposizioni che prevedono l’incremento delle percentuali per le varianti in corso d’opera per i lavori previsti e affidano al responsabile del procedimento anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Emendamento 2.57 a firma di Parlamentari
Viene previsto che il Direttore generale di progetto adotti un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione – in coerenza con le previsioni della L. 190/2012 – individuando un responsabile dell’attuazione e della vigilanza dello stesso piano, anche scelto fra i membri della segreteria tecnica di progettazione di cui il decreto legge prevede la costituzione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
Emendamento 2.7 nuova formulazione a firma di Parlamentari
Art. 7
Viene previsto, ai fini dell’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” – volto ad individuare beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici – che deve essere sentita anche la Conferenza unificata.
Emendamento 7.66 a firma di Parlamentari
Viene, altresì, prevista la presentazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione alle Camere concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non ancora conclusi.
Emendamento 7.18 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Commi aggiuntivi
Viene prevista, al fine di favorire progetti di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, l’adozione del “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea della cultura 2019”, che deve essere adottato con DPCM, su proposta del Ministero dei beni culturali e d’intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Viene, altresì, previsto che annualmente il Consiglio dei Ministri conferisca ad una città italiana il titolo di “Capitale italiana della cultura”, sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 88/2011 e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare.
Viene, inoltre, disposto che gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.
Emendamento 7.69 a firma dei Relatori
Viene modificato il comma 24 dell’art. 13 del Dl 145/2013, convertito dalla L 9/2014, sul finanziamento dei progetti presentati da Comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti, per la valorizzazione di aree di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché dei servizi per l’attrattività turistica, differendo al 31 marzo 2015 (dal 30 giugno 2014), il termine per la presentazione dei relativi progetti.
Viene, altresì, modificato il comma 25 del predetto articolo 13, differendo al 31 dicembre 2014 (anziché al 23 marzo 2014) il termine per l’emanazione del decreto interministeriale che definisce i criteri per l’utilizzo delle risorse e le modalità di attuazione dei relativi interventi.
Emendamenti 7.100 dei Relatori e 7.17 a firma di Parlamentari
Art. 10
Viene modificato l’ambito di applicazione della norma del testo, sul credito d’imposta del trenta per cento, prevedendo la concessione dell’agevolazione in favore delle imprese alberghiere (e non più in generale delle strutture ricettive). Quanto all’oggetto dell’agevolazione, viene esteso anche alle spese per interventi di manutenzione straordinaria nonché ad interventi di restauro e risanamento conservativo(articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del DPR380/2001), oltre che per interventi di eliminazionedelle barriere architettoniche ed interventi di ristrutturazioneedilizia in senso stretto (articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001), come previsto originariamente.
Con riferimento all’emanazione del decreto attuativo delle predette disposizioni, tra i ministri emananti (oltre al Ministero dei beni culturali e il Ministero dell’Economia), viene inserito anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre la Conferenza Stato-Regioni viene sostituita per il parere la Conferenza Unificata.
Viene, altresì, previsto che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinato, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche.
Per le finalità connesse all’agevolazione riconosciuta alle imprese alberghiere e per promuovere i principi della “progettazione universale”, viene demandato ad un decreto del Ministero dei beni culturali, da emanarsi entro 3 mesi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’aggiornamento degli standard minimi e l’uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.
Emendamento 10.92 e relativi subemendamenti ed emendamento 10.500 a firma dei Relatori
Art. 11
Viene modificata la norma del testo sulla possibilità di concedere ad uso gratuito, immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari, case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie. Al riguardo, viene, tra l’altro, estesa la possibilità di usufruire delle concessioni, ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni (invece che 35 anni) e viene specificato che l’assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell’opportunità turistica. Viene, inoltre, elevato il termine di durata della concessione da 7 a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute (comma 3).
Emendamenti 11.39 (nuova formulazione), 11.56, 11.6 a firma di Parlamentari
Art. 12
Viene soppressa la disposizione del testo che novellava l’art. 146 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali) in materia di autorizzazione paesaggistica, e che a modifica delle disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi – che doveva pronunciarsi entro 15 giorni – prevedeva che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvedeva comunque sulla domanda di autorizzazione.
Emendamento 12.13 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Commi aggiuntivi
Viene previsto, per garantire l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, che i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Ministero dei beni culturali, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero. Le Commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni culturali (previsto dall’art. 14, co. 3, del decreto legge). Il termine perentorio per il riesame della decisione è fissato in 10 giorni dalla ricezione dell’atto, decorsi i quali l’atto si intende confermato.
L’applicazione della predetta procedura viene prevista anche nell’ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi.
Nelle more dell’approvazione del predetto nuovo regolamento, con cui verranno definite funzioni e composizione delle Commissioni, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 19 del DPR 233/2007.
Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale viene, inoltre, prevista la pubblicazione sul sito del Mibact e su quello, ove esistente, dell’organo che ha adottato l’atto, di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali.
Emendamento 12.45 (nuova formulazione) dei Relatori
Il testo prevede misure per la tutela del patrimonio culturale ed, in particolare, disposizioni su: agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali; credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, deroghe al Codice appalti per l’affidamento dei lavori per il progetto Pompei, norme di semplificazione e velocizzazione riguardanti il procedimento di rilascio e l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali”.
Il decreto legge, che scade il 30 luglio p.v., passa ora all’esame dell’Aula.