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DDL su cooperazione internazionale per lo sviluppo (DDL 2498/C) - DDL su agricoltura sociale (DDL 303/C) – DL 92/14 su rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (DDL 2496/C)

Archivio

Sintesi parlamentare n. 28/C della settimana dal 14 luglio al 18 luglio 2014

22 Luglio 2014
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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (DDL 2498/C)
 
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari Esteri.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 12
Viene stabilito che le proposte di stanziamento per la cooperazione allo sviluppo, anziché essere individuate nella manovra di bilancio, siano quantificate sulla base della programmazione triennale di cui al comma 1, compatibilmente alle esigenze di finanza pubblica.
Emendamento 12.300 votato ai sensi dell’art. 86 comma 4-bis
 
Art. 13
Viene disposta l’estensione del termine per l’espressione del parere in merito allo schema del documento di programmazione triennale, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da trenta a quarantacinque giorni.
Emendamento 13.51 a firma di Parlamentari
 
Art. 22
Viene precisato che gli oneri derivanti dall’apposita convenzione, stipulata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con la Cassa depositi e prestiti, siano a carico del bilancio dell’Agenzia.
Viene previsto, altresì, che le risorse a disposizione della Cassa depositi e prestiti per iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo, non debbano eccedere il limite annuo che viene stabilito con apposita convenzione tra la CDP e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Emendamento 22.300 votato ai sensi dell’art. 86 comma 4-bis
 
Art. 31
Viene rivisto l’art.5, comma 7, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, stabilendo che l’utilizzo dei fondi pubblici nella disponibilità della Cassa depositi e prestiti è consentito per ogni operazione di investimento di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., effettuata nei confronti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione tra la CDP e il Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga ai criteri di cui comma 11, lettera b) del Decreto legge 269/2003.
Viene, inoltre, precisato che i criteri e le modalità di effettuazione delle predette operazioni siano determinati con decreti di natura non regolamentare, adottati dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
Emendamento 22.300 votato ai sensi dell’art. 86 comma 4-bis
 
Art. 27
Con riferimento all’utilizzo del fondo rotativo di cui all’art. 8 del provvedimento, per la concessione di crediti agevolati, volti al finanziamento della quota di capitale di rischio ai fini della costituzione di imprese miste in Paesi partner, viene previsto che sia posta una particolare attenzione alla piccola e media impresa.
Emendamento 27.5 a firma di Parlamentari
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi n. 24/2014 e 25/2014
 
Il testo è volto a realizzare una riforma organica del sistema della cooperazione allo sviluppo, la quale si baserà su tre pilastri: un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, che assicuri la coerenza delle politiche internazionali dell’Italia; il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che conserverà un ruolo centrale ma non esclusivo nell’azione di cooperazione; l’Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo, a cui verranno affidati tutti gli aspetti gestionali e operativi, riallineando il modello a quello prevalente in Europa. Nel testo viene previsto, tra l’altro, che l’Italia riconosce e favorisce l’apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.
Al riguardo, viene promossa la più ampia partecipazione di tali soggetti alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo.
 
Il provvedimento, nella settimana di riferimento, è stato approvato dalla Commissione referente (vedi dopo) e torna ora, per la terza lettura, al Senato.
 
 
 
-DDL su “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (DDL 303/C)
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Agricoltura.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 5
Viene modificata la norma del testo che attribuiva alle Regioni il compito di promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli, ai fini dell’esercizio di attività di agricoltura sociale, riconducendo tale funzione ad una loro facoltà.
Emendamento 5.300 ex Art. 86 comma 4 bis
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 26/2014
 
Il provvedimento è volto a promuovere l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme ai servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo nelle aree rurali o svantaggiate.
Viene, in particolare, disposto che i fabbricati o le porzioni di fabbricati, strumentali all’esercizio dell’agricoltura sociale, acquisiscano il requisito della ruralità e vieneaffidato alla competenza delle Regioni il recupero del patrimonio edilizio esistente, ad uso degli imprenditori agricoli e destinato a tali attività, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché paesaggistico-ambientali dei luoghi.
 
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– DL n.92 del 26 giugno 2014 recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile (DDL 2496/C)
 
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 6
Viene modificato l’art. 4 del D.L. 78/2013,  che disponeva la proroga delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie fino al 31 dicembre 2014, fissando il termine per la cessazione dai suoi poteri al 31 luglio 2014.
Con apposito decreto non regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto decreto 78.
Emendamento 6.0100 a firma del Relatore
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il decreto è volto, tra l’altro, a dare compiuta attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2013, predisponendo rimedi idonei a garantire un’adeguata riparazione del danno sofferto da parte di detenuti e internati, a causa di situazioni di sovraffollamento carcerario.
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
– DDL su “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo ” (DDL 2498/C)
 
La Commissione Affari esteri ha licenziato, in sede referente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo trasmesso dal Senato.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art.9
E’ stata soppressa la norma con cui si prevedeva che nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono anche all’esecuzione ed all’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’UE nel rispetto dell’art.117 5 comma Cost. (potestà legislativa esclusiva regioni).
Emendamento 9.51 del Relatore
 
Art.12
In merito alla relazione prevista nel testo con cui il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale rendiconta sulle attività di cooperazione allo sviluppo svolte nell’anno precedente da tutte le amministrazioni pubbliche e sui relativi risultati, viene precisato che la relazione rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni.
Con altra norma viene previsto che al fine di garantire l’assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell’esercizio stesso sono riportate per intero nell’esercizio successivo.
Emendamenti 12.8 e 12.9 a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti. al fine di avvalersi della stessa e delle sue partecipate, per l’istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell’ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell’Unione Europea. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del testo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo previsto nel testo. Con la convenzione saranno anche definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Emendamento 21.05 del Relatore
 
Art. 24
È stata soppressa la norma con cui si precisava che le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi del testo e delle leggi regionali in materia.
Emendamento 24.50 del Relatore
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento, nella settimana di riferimento, è stato approvato dall’Aula.
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