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Tra le norme del testo: moduli standard per l’edilizia, soppressione dell’AVCP, istituzione obbligatoria di white list per attività soggette ad infiltrazione mafiosa, misure anticorruzione, unità operativa speciale per Expo 2015, riduzione del 50% del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio e lo snellimento del processo amministrativo.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 90/2014 “semplificazione”: esame in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati

4 Luglio 2014
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E’ all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, in sede referente, in prima lettura, il decreto legge 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (DDL 2486/C Relatore On. Emanuele Fiano del Gruppo PD).
 
Tra le principali misure del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
– Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard (art. 24)
Viene disposto che entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e previa intesa con la Conferenza unificata, approvi l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni,
province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma di attuazione. L’Agenda contempla, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi e di intese per realizzare obiettivi di semplificazione e proseguire l’attuazione delle misure contenute nel DL 5/2012, convertito dalla legge 35/2012.
A tal fine, è prevista l’istituzione presso la Conferenza unificata di un apposito comitato interistituzionale.
Viene, altresì disposto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, le amministrazioni che non abbiano già provveduto dispongano l’adozione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e di imprese.
Con specifico riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive, viene previsto che il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludano – in sede di Conferenza unificata – accordi o intese per adottare una modulistica unificata e standardizzata  su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.
Sulle norme predette si veda la news dell’area Legislazione Mercato Privato del 25 giugno 2014
 
– Soppressione dell’AVCP (art. 19)
Viene soppressa l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), con decadenza dei relativi organi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. I compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione”. A tal fine, viene previsto che il Presidente dell’Autorità anticorruzione presenti, entro il 31 dicembre 2014, al Presidente del Consiglio dei ministri, un piano per il riordino dell’Autorità stessa.
Al Presidente dell’ANAC viene, altresì, attribuito il compito di formulare proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’EXPO Milano 2015 e alla Società EXPO 2015, per la corretta gestione delle procedure d’appalto per la realizzazione dell’evento.
 
– Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 29)
Viene modificato l’art. 1 della L. 190/2012 (c.d. “anticorruzione”) prevedendo per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 53 della predetta legge, che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria è acquista dalle stazioni appaltanti obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa c.d. “white list”, istituito presso ogni Prefettura.
 
– Unità operativa speciale per Expo 2015 (art. 30)
Vengono attribuiti al Presidente dell’ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure relative alle opere connesse ad EXPO 2015, per i quali si avvale di un’apposita Unità operativa speciale, composta anche da personale della Guardia di Finanza.
Tra i poteri affidati al Presidente dell’ANAC, a seguito della soppressione dell’AVCP, sono previsti: il controllo preventivo sulla legittimità degli atti relativi alle procedure d’appalto, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad Expo 2015.
Il Presidente dell’ANAC può, altresì, partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, presieduta dal prefetto di Milano.
 
– Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione (art. 32)
Vengono introdotte alcune misure straordinarie, affinché in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, nelle quali siano indagate imprese aggiudicatarie di appalti per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell’ANAC sia dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti del Prefetto competente.
In particolare, viene disposto che il Presidente dell’ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, possa proporre al Prefetto: di intimare all’impresa il rinnovamento degli organi sociali mediante sostituzione del soggetto coinvolto, e ove l’impresa non ottemperi, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto oggetto del procedimento penale; ovvero di assumerne direttamente il controllo attraverso un’amministrazione straordinaria temporanea, fino all’esecuzione del contratto pubblico.
Viene, altresì, disposto che le predette misure straordinarie di gestione delle impresetrovino attuazione anche nel caso in cui il Prefetto abbia emesso un’informazione antimafia interdittiva e sussista la necessità di assicurare la prosecuzione del contratto, al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici. In tal caso le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell’ANAC.
 
– Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera (art. 37)
Viene disposto che le varianti in corso d’opera, di cui al comma 1, lett. b) c) e d) dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) – resesi necessarie per cause impreviste o non prevedibili, derivanti, tra l’altro, da eventi connessi alla natura e alla specificità dei beni o da cause geologiche, idriche o simili – siano trasmesse alla valutazione dell’ANAC, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento.
 
– Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 39)
Viene novellato l’art. 38 del D.Lgs 163/2006 prevedendo, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive presentate, una sanzione pecuniaria a carico del concorrente, stabilita nel bando di gara in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Al concorrente viene garantita la possibilità di regolarizzare la propria dichiarazione, entro un termine stabilito dalla stazione appaltante, comunque non superiore a dici giorni, decorso il qualeviene escluso dalla gara.
 
– Accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici (art. 40)
Viene modificato l’art. 120 dell’Allegato 1 del D.Lgs 104/2010 (Codice del processo amministrativo), relativo ai contenziosi riguardanti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, disponendo che il giudizio venga definito con sentenza semplificata ad una udienza fissata d’ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
E’ prevista, altresì, la possibilità di rinviare il giudizio a un’ulteriore udienza da tenersi entro 30 giorni, solo per esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, ovvero per garantire il rispetto dei termini a difesa.
Inoltre, l’efficacia delle misure cautelari disposte dal collegio è subordinata, salvo eccezionali ragioni, alla prestazione di una cauzione da parte del richiedente che non può avere una durata superiore a 60 giorni.
 
– Misure per il contrasto all’abuso del processo (art. 41)
Modificando l’art. 26 del D.Lgs 104/2010, viene disposto che il giudice, anche d’ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento di una somma determinata in via equitativa in favore della controparte, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.
In merito alla disciplina della sanzione per lite temeraria, viene stabilito che, nelle controversie in materia di appalti, l’importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all’1% del valore del contratto.
Sulle norme predette norme si veda la news dell’area Legislazione Opere Pubbliche del 27 giugno 2014
 
– Riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio (art. 28)
Viene disposta, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del decreto, la riduzione del 50 per cento dell’importo del diritto annuale dovuto ad ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, istituito presso la CCIAA.
 
– Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 31)
Viene modificato l’art. 54-bis del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), estendendo la facoltà per il dipendente pubblico di denunciare gli illeciti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, oltre che all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all’ANAC.
 
– Tracciamento finanziario dei lavori per infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (art. 36)
Viene stabilito che il sistema di monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del Dlgs 163/2006 sia effettuato secondo le modalità e le procedure indicate dalla delibera CIPE n. 145/2011. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alla predetta delibera, che dovrà essere aggiornata dal CIPE con l’adozione di una nuova deliberazione. Per in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate entro sei mesi.
 
Ulteriori disposizioni riguardano in particolare:
– lo scioglimento dell’Associazione Formez PA e la conseguente nomina di un Commissario straordinario;
– la razionalizzazione delle Autorità indipendenti con l’introduzione del concorso unico per l’accesso ai relativi ruoli e norme sull’incompatibilità di incarichi;
– modifiche alla L. 56/2014 sulle città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, con l’attribuzione alla conferenza metropolitana, in luogo del consiglio metropolitano, del compito di approvare lo statuto e la previsione della contestuale elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale. Previsto, altresì, il subentro della Regione Lombardia (entro il 30 giugno 2014 a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale) nelle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Milano, Monza e Brianza;
– misure per garantire l’applicazione e l’effettività del processo telematico tra cui estensione al processo amministrativo delle previsioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, introduzione dell’informatizzazione del processo tributario; soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali amministrativi regionali con decorrenza 1° ottobre 2014.

Il decreto legge scade il 23 agosto p.v.

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