L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (DDL 2486-AR/C Relatore On. Emanuele Fiano del Gruppo PD), con la votazione di fiducia sul nuovo testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionale a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.
Tra le principali novità, alcune delle quali recepiscono quanto auspicato dall’ANCE (si vedano al riguardo, in particolare, le notizie di “Interventi” dell’11 luglio e del 16 luglio u.s.) si segnalano le seguenti:
White list
-Viene integrata la norma del testo volta a prevedere che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria è acquisita dalle stazioni appaltanti obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”) istituito presso ogni Prefettura, precisando che la stessa sia acquisita indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia (D.Lgs 159/2011).
-Viene, inoltre, previsto, in sede di prima applicazione, che la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.
Centrali di committenza
Viene modificato il comma 3-bis dell’articolo 33 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) – sulla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso modalità di aggregazione – differendo il termine iniziale di applicazione della norma:
al 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi;
al 1° luglio 2015 quanto all’acquisizione di lavori.
Vengono fatte salve le procedure avviate nelle more dell’entrata in vigore della presente disposizione.
Viene, altresì, disposta la non applicazione del predetto comma 3-bis dell’articolo 33 del Dlgs 163/2006 per: gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo danneggiate dal sisma dell’aprile 2009 (D.L. 39/2009 convertito dalla legge 77/2009); gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012 convertito dalla legge 122/2012); i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.
Con altra modificaal medesimo comma 3-bis viene previsto per i Comuni istituiti a seguito di fusione che l’obbligo di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Soppressione AVCP e trasferimento delle funzioni ad ANAC
-Viene modificata la norma del testo sulla soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il conseguente trasferimento di compiti e funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In particolare, viene previsto che il Piano per il riordino dell’Autorità deve essere emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri.
-Viene previsto che nella relazione annuale al Parlamento, di cui alla legge 190/2012, l’Autorità anticorruzione dia conto dell’attività svolta indicando anche le possibili criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell’affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.
-Vengono attribuite nuove funzioni ad ANAC, oltre a quelle ereditate dall’AVCP. In particolare viene previsto che l’Autorità: riceve notizie e segnalazioni, da parte di ciascun avvocato dello Stato il quale, nell’esercizio delle funzioni venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o regolamento o altre anomalie o irregolarità relative a contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’art. 331 del c.p.p.
–Viene disposto il trasferimento ad ANAC delle funzioni, di cui all’art. 48 del D.lgs. 33/2013 (c.d. Codice della trasparenza nelle p.a.) attualmente riservate al Dipartimento della funzione pubblica, concernenti la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché per l’organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali.
-Viene attribuito al Presidente dell’ANAC il compito di segnalare le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni amministrative dall’art. 47 del D.Lgs 33/2013 all’autorità competente.
Unità speciale EXPO 2015
Viene modificata la norma del testo che consente al Presidente dell’ANAC di avvalersi di una apposita unità operativa speciale, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015, chiarendo che tale unità operativa opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Misure straordinarie di gestione di imprese
Viene modificata la norma del testo che nell’ambito dell’attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione ad attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite, estendo, in particolare, l’applicazione della norma anche al concessionario di lavori pubblici e al contraente generale.
Trasmissione ad ANAC delle varianti
Viene sostituita la norma del testo sulla trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera, prevedendo per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria l’obbligo di trasmissione all’ANAC – entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante – delle varianti in corso d’opera, di cui al comma 1 lett. b), c) e d) dell’art. 132 del dlgs 163/2006, eccedenti il 10% dell’importo originario del contratto, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, viene disposta la comunicazione delle varianti in corso d’opera contemplate dall’art. 132 del dlgs 163/2006 all’Osservatorio tramite le sezioni regionali per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC.
Giudizi in materia di appalti pubblici
-Viene modificata la norma del testo che novellando l’art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs 104/2010) subordinava l’efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione prevedendo che:
-vi sia facoltà e non più l’obbligo di subordinare l’efficacia della misura cautelare;
-tale ipotesi riguardi anche il caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili;
-la cauzione sia commisurata al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
Misure per il contrasto all’abuso del processo
Viene modificata la norma del testo sul contrasto all’abuso del processo, in base al quale il giudice, anche d’ufficio, può condannare, in presenza di motivi manifestamente infondati, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, prevedendo comunque che tale somma non può essere superiore al doppio delle spese liquidate.
Agenda della semplificazione e moduli standard
-Viene modificata la norma sull’Agenda per la semplificazione amministrativa, prevedendo mediante accordi e intese l’individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.
-Viene prevista l’illustrazione, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione alla Commissione parlamentare per la semplificazione, dei contenuti dell’Agenda, entro 45 giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri. Il Ministro riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascuno anno.
-Con riferimento alla disposizione del testo che prevede l’adozione con decreto ministeriale – da parte delle amministrazioni statali che non vi abbiano già provveduto – di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese, viene specificato che gli stessi potranno essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.
-Lo stesse termine viene inserito con riferimento ai moduli unificati e standardizzati relativi all’edilizia e all’avvio di attività produttive.
–Viene prevista la pubblicazione della predetta modulistica sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
-Viene introdotto l’obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi, entro 180 giorni dalla data di conversione del decreto, di un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permettano la compilazione on line con procedure guidate dovrà avvenire tramite autenticazione con il Sistema pubblico dell’identità digitale – SPID, strumento previsto dall’art. 64 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale.
Obblighi di trasparenza della PA
–Viene modificato l’ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. 33/2013 (c.d. Codice della trasparenza nelle p.a.) sugli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, individuando tra i destinatari:
-le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
-agli enti pubblici non territoriali istituiti, finanziati e vigilati da p.a.;
-agli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell’UE;
-alle società partecipate dalle p.a., in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell’UE, alle quali si applicano solo le disposizioni in materia di trasparenza di cui all’art. 1, co. 15-33, della legge 190/2012 (c.d. “anticorruzione”).
Incentivi per la progettazione
-Viene disposta a modifica della norma del testo l’abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati dai commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente. Tale disposizione amplia quella contenuta nel testo iniziale del presente decreto, che si limitava ad escludere l’erogazione di tali incentivi per il solo personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell’onnicomprensività del relativo trattamento economico.
-Viene modificato il Dlgs 163/2006 inserendo la disciplina sui Fondi per la progettazione e l’innovazione. In particolare viene disposto che le pubbliche amministrazioni destinano ad un Fondo per la progettazione e l’innovazione le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o lavoro). La percentuale effettiva sarà stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione.
Le predette risorse non vengono destinate unicamente a remunerare l’attività di progettazione: il 20% del Fondo è destinato all’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento/efficientamento dell’ente e dei servizi ai cittadini.
Viene demandato al regolamento adottato dall’amministrazione (lo stesso che deve disciplinare la percentuale effettiva da destinare al Fondo) la previsione di criteri e modalità per ridurre le risorse destinate al Fondo, connesse alla singola opera o lavoro, in caso di mancato rispetto dei costi e dei tempi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta. Non sono computate le sospensioni conseguenti ad alcuni degli accadimenti che giustificano l’adozione di varianti al progetto (in proposito la norma richiama le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 132 del Codice).
Riduzione diritto annuale Camere di Commercio
Viene modificata la norma del testo che dimezzava il diritto annuale delle camere di commercio, con la riduzione dello stesso secondo un criterio di gradualità (il 35% nel 2015, il 40% nel 2016 e del 50% a decorrere dal 2017). Viene, altresì, previsto che i diritti di segreteria e i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale siano fissati sulla base di costi standard definiti dal MiSE, sentiti la Società per gli studi di settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
In corso d’esame sono stati approvati numerosi ordini del giorno tra cui 9/2486-AR/164 (primo firmatario On. Raffaella Mariani del Gruppo PD) che nel senso auspicato da ANCE impegna il Governo: “a valutare l’opportunità di rendere obbligatorio per le amministrazioni appaltanti l’accesso libero, diretto e completo, con modalità elettronica, alla documentazione, anche progettuale, relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
Il decreto legge, che scade il 23 agosto 2014, passa ora alla seconda lettura del Senato.
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 4 luglio u.s.
In allegato l’ordine del giorno n. 9/2486-AR/164.
17239-Odg n. 9-2486-AR-164.pdfApri