L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda lettura, il decreto legge 91/2014 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (DDL 2568-AR/C – Relatori On. Chiara Braga del Gruppo PD e On. Lorenzo Basso del Gruppo PD), con la votazione di fiducia sul nuovo testo approvato dalle Commissioni Ambiente e Attività Produttive a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea per recepire, in particolare, taluni rilievi della Commissione Bilancio.
Al provvedimento, in corso d’esame, sono state apportare numerose modifiche, e in particolare nel senso auspicato da ANCE (al riguardo si veda, da ultimo “Interventi” del 1° agosto 2014), è stato novellato l’art. 9 del testo sugli interventi nell’edilizia scolastica. Al riguardo, viene prevista la possibilità che i finanziamenti a tasso agevolato disposti dalla norma, per interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici, universitari e asili nido, siano concessi anche a favore dei progetti di investimento presentati da fondi immobiliari chiusi, unitamente ai soggetti privati incaricati della loro realizzazione, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica.
Ulteriori modifiche riguardano, tra l’altro:
-la norma del testo, concernente le tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, nell’ambito della quale vengono riformulati i criteri di riduzione percentuale dell’incentivo, riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione. In particolare, viene stabilita una riduzione dell’incentivo pari al 6 per cento (anziché il 5) per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW, al 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW e pari all’8 per cento (anziché il 9) per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW;
-la proroga, dal 31 agosto al 31 ottobre 2014, del termine di cui all’art. 37 del Dl 66/2014 convertito dalla L 89/2014 entro il quale i soggetti creditori delle pubbliche amministrazioni possono presentare, per via elettronica, istanza di certificazione sui debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013.
Nel corso dell’esame sono state, altresì, soppresse numerose disposizioni – introdotte dal Senato – alcune delle quale ritenute non omogenee rispetto ai contenuti del provvedimento o che richiedono ulteriori approfondimenti. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
–art. 10 bis sulla sottoscrizione di Accordi di programma, tra la Regione interessata e il Ministero dell’Ambiente, per l’utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015;
–art. 12-bis sull’obbligo di eseguire appropriati interventi tecnici di risanamento, relativamente agli edifici in cui sia stato rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi, definiti con D.P.C.M. del 5 dicembre 1997;
-art. 12-ter sulla disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;
-art. 13, comma 1 capoversi 242-ter e 242-quater e commi 3-bis e 3–ter recanti modifiche al D.lgs 152/2006, in materia di bonifiche sulle concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti e sul censimento e alla mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli; nonché disposizioni di modifica del DL 2/2012, convertito dalla L 28/2012, sulla caratterizzazione e bonifica delle matrici materiali di riporto e sulle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda;
-art. 18-bis sulle misure volte a favorire interventi di riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari (c.d. condhotel);
-art. 22 in materia di aiuti di Stato che prevedeva uno stanziamento pari a 535 milioni di euro per l’anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A., a valere sui fondi destinati all’estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni;
-art. 22-ter sulle semplificazioni in materia di attività imprenditoriali. La norma novellando l’art. 3, comma 3, del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, fissava al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Governo era autorizzato ad emanare uno o più regolamenti, ai fini dell’adeguamento normativo conseguente all’applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività (SCIA) e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nel caso di mancata emanazione dei suddetti provvedimenti, si prevedeva l’applicazione di tali istituti, a scelta dell’imprenditore, per l’esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
E’ stata, altresì, soppressa, per il parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, la norma introdotta dalle Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera, sull’obbligo di variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici solo nel caso in cui la potenza dell’impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell’impianto incrementi di oltre il 40 per cento la rendita catastale.
Sulla tematica in corso d’esame sono stati accolti due ordini del giorno: 9/2568-AR/76-riformulato in corso di seduta (primo firmatario On. Davide Crippa del Gruppo M5S) e 9/2568-AR/145 –riformulato in corso di seduta (primo firmatario On. Andrea Vallascas del Gruppo M5S) cheimpegnano il Governo: “ad adottare, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare dell’Agenzia delle entrate (la 36/E del 2013), prevedendo requisiti e condizioni per l’esonero dalla variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 7 chilowatt e che determina un incremento della rendita catastale inferiore al 40 per cento”.
Il decreto legge, che scade il 23 agosto 2014, passa ora alla terza definitiva lettura del Senato.